(Accordo - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
1. Oltre alla cooperazione di cui all'articolo 23,  paragrafo  8,  le
autorita'  amministrative   incaricate,   nell'ambito   delle   parti
contraenti, della esecuzione delle disposizioni del presente accordo,
si prestano reciproca assistenza in tutti gli  altri  casi  affinche'
tali disposizioni siano rispettate. 
2. Le modalita' di applicazione del paragrafo  1  sono  definite  dal
Comitato di cooperazione.