ARTICOLO 13 1. Oltre alla cooperazione di cui all'articolo 23, paragrafo 8, le autorita' amministrative incaricate, nell'ambito delle parti contraenti, della esecuzione delle disposizioni del presente accordo, si prestano reciproca assistenza in tutti gli altri casi affinche' tali disposizioni siano rispettate. 2. Le modalita' di applicazione del paragrafo 1 sono definite dal Comitato di cooperazione.