(Accordo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
La  Comunita'  e  la  Repubblica  di  San   Marino   instaurano   una
cooperazione al fine di rafforzare,  su  basi  quanto  mai  ampie,  i
vincoli esistenti, con reciproco  vantaggio  delle  parti  e  tenendo
conto delle  rispettive  competenze.  La  cooperazione  riguarda,  in
particolare, i settori prioritari di cui agli articoli da 15 a 18 del
presente titolo.