(Accordo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
E' istituita un'unione doganale tra la Comunita' economica europea  e
la Repubblica di San Marino per quanto riguarda i prodotti di cui  ai
capitoli da 1 a 97 della tariffa doganale comune, fatta eccezione per
i prodotti contemplati  dal  trattato  che  istituisce  la  Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio.