(Accordo - art. 20)
                             ARTICOLO 20 
Ciascuno Stato membro concede ai cittadini sammarinesi  che  lavorano
sul suo territorio un regime privo di  qualsiasi  discriminazione  in
base alla nazionalita' rispetto ai suoi cittadini per quanto riguarda
le condizioni di lavoro e di retribuzione. 
La Repubblica di San Marino concede lo  stesso  regime  ai  cittadini
degli Stati membri che lavorano sul suo territorio.