(Accordo - art. 21)
                             ARTICOLO 21 
1. Fatti salvi i paragrafi seguenti,  i  lavoratori  di  nazionalita'
sammarinese e i familiari  che  risiedono  con  loro  beneficiano,  a
livello di  sicurezza  sociale,  di  un  regime  privo  di  qualsiasi
discriminazione in base alla nazionalita' rispetto ai cittadini degli
Stati membri nei quali sono impiegati. 
2. Questi lavorati beneficiano della totalizzazione  dei  periodi  di
assicurazione, di occupazione e di residenza compiuti nei vari  Stati
membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia,  di
decesso e di invalidita' nonche' le cure sanitarie per loro e  per  i
loro familiari che risiedono all'interno della Comunita'. 
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni  familiari  per  i
membri della loro famiglia che risiedono all'interno della Comunita'. 
4. Questi lavoratori beneficiano del libero trasferimento  verso  San
Marino, ai tassi applicati a norma  della  legislazione  dello  Stato
membro o degli Stati membri debitori, delle  pensioni  e  rendite  di
invalidita', di vecchiaia, di decesso, e di infortunio sul  lavoro  o
di malattia professionale. 
5. La Repubblica di San  Marino  concede  ai  cittadini  degli  Stati
membri che lavorano sul suo territorio, nonche' ai loro familiari, un
regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.