ARTICOLO 21 1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalita' sammarinese e i familiari che risiedono con loro beneficiano, a livello di sicurezza sociale, di un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita' rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono impiegati. 2. Questi lavorati beneficiano della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione e di residenza compiuti nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidita' nonche' le cure sanitarie per loro e per i loro familiari che risiedono all'interno della Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i membri della loro famiglia che risiedono all'interno della Comunita'. 4. Questi lavoratori beneficiano del libero trasferimento verso San Marino, ai tassi applicati a norma della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite di invalidita', di vecchiaia, di decesso, e di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. 5. La Repubblica di San Marino concede ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio, nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.