ARTICOLO 22 1. Anteriormente alla fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di cooperazione adotta le disposizioni che consentono di applicare i principi di cui all'articolo 21. 2. Il Comitato di cooperazione adotta le modalita' di una cooperazione amministrativa riguardo alle garanzie di gestione e di controllo necessarie per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1. 3. Le disposizioni adottate dal Comitato di cooperazione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali tra la Repubblica di San Marino e gli Stati membri della Comunita', nella misura in cui questi ultimi prevedono un regime piu' favorevole per i cittadini sammarinesi o per i cittadini degli Stati membri della Comunita'.