(Accordo - art. 22)
                             ARTICOLO 22 
1. Anteriormente alla fine del primo anno dall'entrata in vigore  del
presente accordo, il Comitato di cooperazione adotta le  disposizioni
che consentono di applicare i principi di cui all'articolo 21. 
2.  Il  Comitato  di  cooperazione  adotta  le   modalita'   di   una
cooperazione amministrativa riguardo alle garanzie di gestione  e  di
controllo  necessarie  per  applicare  le  disposizioni  di  cui   al
paragrafo 1. 
3. Le disposizioni adottate dal  Comitato  di  cooperazione  lasciano
impregiudicati i diritti  e  gli  obblighi  derivanti  dagli  accordi
bilaterali tra la Repubblica di San Marino e gli Stati  membri  della
Comunita', nella misura in cui questi ultimi prevedono un regime piu'
favorevole per i cittadini sammarinesi o per i cittadini degli  Stati
membri della Comunita'.