ARTICOLO 23 1. E' istituito un Comitato di cooperazione incaricato di gestire il presente accordo e di garantirne la buona esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni. Esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Tali decisioni vengono eseguite dalle parti contraenti secondo le norme rispettive. 2. Ai fini della buona esecuzione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi d'informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato di cooperazione. 3. Il Comitato di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 4. Il Comitato di cooperazione e' composto, da un lato, di rappresentanti della Comunita' e, dall'altro, di rappresentanti della Repubblica di San Marino. 5. Il Comitato di cooperazione si pronuncia di comune accordo. 6. La Presidenza del Comitato di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalita' che devono essere previste nel regolamento interno. 7. Il Comitato di cooperazione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, presentata almeno un mese prima della data della riunione prevista. Se la convocazione del Comitato e' motivata da una questione di cui all'articolo 12, la riunione ha luogo entro otto giorni lavorativi a decorrere dalla data della domanda. 8. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1, il Comitato di cooperazione definisce i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 ispirandosi ai metodi adottati dalla Comunita' per gli scambi di merci tra gli Stati membri.