(Accordo - art. 23)
                             ARTICOLO 23 
1. E' istituito un Comitato di cooperazione incaricato di gestire  il
presente accordo e di garantirne la buona esecuzione. A  tale  scopo,
esso formula raccomandazioni. Esso prende decisioni nei casi previsti
dal presente accordo. Tali decisioni  vengono  eseguite  dalle  parti
contraenti secondo le norme rispettive. 
2. Ai fini della buona esecuzione  del  presente  accordo,  le  parti
contraenti procedono a scambi d'informazioni e, su richiesta  di  una
di esse, si consultano in sede di Comitato di cooperazione. 
3. Il Comitato di  cooperazione  stabilisce  il  proprio  regolamento
interno. 
4.  Il  Comitato  di  cooperazione  e'  composto,  da  un  lato,   di
rappresentanti della Comunita' e, dall'altro, di rappresentanti della
Repubblica di San Marino. 
5. Il Comitato di cooperazione si pronuncia di comune accordo. 
6. La Presidenza del Comitato  di  cooperazione  viene  esercitata  a
turno da ciascuna delle parti contraenti  secondo  le  modalita'  che
devono essere previste nel regolamento interno. 
7. Il Comitato di cooperazione si riunisce su richiesta di una  delle
parti contraenti, presentata almeno un mese prima  della  data  della
riunione prevista. 
Se la convocazione del Comitato e' motivata da una questione  di  cui
all'articolo 12, la riunione ha luogo entro otto giorni lavorativi  a
decorrere dalla data della domanda. 
8. Secondo la procedura  di  cui  al  paragrafo  1,  il  Comitato  di
cooperazione definisce i metodi  di  cooperazione  amministrativa  ai
fini dell'applicazione degli articoli 3 e  4  ispirandosi  ai  metodi
adottati dalla Comunita' per  gli  scambi  di  merci  tra  gli  Stati
membri.