(Accordo - art. 24)
                             ARTICOLO 24 
1. Le controversie relative all'interpretazione dell'accordo  tra  le
parti contraenti sono sottoposte al Comitato di cooperazione. 
2. Qualora il Comitato di  cooperazione  non  riesca  a  comporre  la
controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte
puo' notificare all'altra la designazione di  un  arbitro,  nel  qual
caso l'altra parte ha l'obbligo di designare un secondo arbitro entro
due mesi. 
Il Comitato di cooperazione designa un terzo arbitro. 
Le decisioni degli arbitri vengono prese a maggioranza. 
Ciascuna parte alla controversia ha l'obbligo di prendere  le  misure
necessarie  per  garantire  l'applicazione  della   decisione   degli
arbitri.