(Accordo - art. 25)
                             ARTICOLO 25 
Nel  settore  degli  scambi  commerciali  contemplati  dal   presente
accordo: 
- il regime applicato dalla Repubblica di San  Marino  nei  confronti
  della Comunita' non puo' dar luogo ad  alcuna  discriminazione  tra
  Stati membri, loro cittadini o loro societa'; 
- il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della  Repubblica
  di San Marino non puo' dar  luogo  ad  alcuna  discriminazione  tra
  cittadini o societa' sammarinesi.