ARTICOLO 25 Nel settore degli scambi commerciali contemplati dal presente accordo: - il regime applicato dalla Repubblica di San Marino nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra Stati membri, loro cittadini o loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Repubblica di San Marino non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' sammarinesi.