(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano: 
a) alle merci prodotte nella Comunita'  o  nella  Repubblica  di  San
   Marino; 
   comprese quelle ottenute, totalmente  o  in  parte,  con  prodotti
   provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella
   Comunita' o nella Repubblica di San Marino: 
b) alle merci provenienti da paesi terzi, che si  trovino  in  libera
   pratica nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino. 
2. Sono considerate merci in libera pratica nella Comunita'  o  nella
Repubblica di San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per  i
quali sono state espletate le formalita' d'importazione e sono  stati
riscossi  i  dazi  doganali  e  le  tasse  di  effetto   equivalente,
esigibili, purche' tali  prodotti  non  abbiano  beneficiato  di  una
restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti.