(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro i  nuovi
dazi doganali all'importazione e all'esportazione, comprese le  tasse
di effetto equivalente. 
2. La Repubblica di San Marino s'impegna altresi' a non modificare  i
dazi di cui al paragrafo 1, applicati alle  importazioni  provenienti
dalla Comunita' al 1 gennaio 1991, fatti salvi gli impegni  esistenti
fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica  italiana  in  virtu'
degli scambi di lettere del 21 dicembre 1972.