(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
1. Gli scambi commerciali tra la Comunita' e  la  Repubblica  di  San
Marino  vengono   effettuati   in   esenzione   da   tutti   i   dazi
all'importazione  e  esportazione,  comprese  le  tasse  di   effetto
equivalente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 
2. Onde consentire l'eliminazione al 1 gennaio 1996  delle  tasse  di
effetto   equivalente   attualmente   applicate   alle   importazioni
provenienti dalla Comunita', la Repubblica di San  Marino  s'impegna,
entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in  vigore  del
presente  accordo  a  istituire  un'imposta  complementare  a  quella
attualmente prevista per le merci importate, riguardante  i  prodotti
nazionali  destinati  al  consumo  interno.  Questa   imposta   sara'
pienamente applicabile alla data succitata. L'imposta  complementare,
applicata a titolo di compensazione, e' calcolata sul valore aggiunto
dei prodotti nazionali con aliquote  pari  a  quelle  applicate  alle
merci importate, dello stesso tipo. 
3. a) A decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  accordo,  la
Comunita', fatta eccezione per il Regno di  Spagna  e  la  Repubblica
portoghese, ammette le importazioni provenienti dalla  Repubblica  di
San Marino in esenzione dai dazi all'importazione. 
   b) A decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  accordo,  il
Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano,  nei  confronti
della Repubblica di San  Marino,  gli  stessi  dazi  all'importazione
applicabili nei confronti della Comunita' nella sua  composizione  al
31 dicembre 1985. 
4. Nel settore degli scambi di prodotti agricoli tra la  Comunita'  e
San Marino, la Repubblica di San Marino  s'impegna  a  riprendere  la
normativa comunitaria in  materia  veterinaria,  fitosanitaria  e  di
qualita', nella misura necessaria al buon funzionamento del  presente
accordo.