ARTICOLO 6 1. Gli scambi commerciali tra la Comunita' e la Repubblica di San Marino vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione e esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 2. Onde consentire l'eliminazione al 1 gennaio 1996 delle tasse di effetto equivalente attualmente applicate alle importazioni provenienti dalla Comunita', la Repubblica di San Marino s'impegna, entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo a istituire un'imposta complementare a quella attualmente prevista per le merci importate, riguardante i prodotti nazionali destinati al consumo interno. Questa imposta sara' pienamente applicabile alla data succitata. L'imposta complementare, applicata a titolo di compensazione, e' calcolata sul valore aggiunto dei prodotti nazionali con aliquote pari a quelle applicate alle merci importate, dello stesso tipo. 3. a) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita', fatta eccezione per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, ammette le importazioni provenienti dalla Repubblica di San Marino in esenzione dai dazi all'importazione. b) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano, nei confronti della Repubblica di San Marino, gli stessi dazi all'importazione applicabili nei confronti della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985. 4. Nel settore degli scambi di prodotti agricoli tra la Comunita' e San Marino, la Repubblica di San Marino s'impegna a riprendere la normativa comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e di qualita', nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.