(Accordo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
1. Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica  di
San  Marino  applica,  nei  confronti  dei  paesi  non  membri  della
Comunita': 
- la tariffa doganale della Comunita': 
- le  disposizioni  legislative,   regolamentari   e   amministrative
  applicabili in materia doganale nella  Comunita'  e  necessarie  al
  buon funzionamento dell'unione doganale: 
- le disposizioni della politica commerciale comune della Comunita': 
- la regolamentazione comunitaria concernente gli scambi di  prodotti
  agricoli di cui all'allegato II  del  trattato  che  istituisce  la
  Comunita' economica europea, fatta eccezione per le restituzioni  e
  gli importi compensativi concessi all'esportazione: 
- la   regolamentazione   comunitaria   in    materia    veterinaria,
  fitosanitaria  e  qualitativa  nella  misura  necessaria  al   buon
  funzionamento del presente accordo. 
Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono quelle  applicabili
nella versione in vigore in qualsiasi momento nella Comunita'. 
2. Le disposizioni di cui al  paragrafo  1,  dal  secondo  al  quinto
trattino, sono precisate dal Comitato di cooperazione. 
3. In deroga al paragrafo 1, primo trattino, sono esonerati dai  dazi
doganali  le  pubblicazioni,  gli  oggetti   d'arte,   il   materiale
scientifico o didattico,  i  medicinali  e  gli  apparecchi  sanitari
offerti al  Governo  della  Repubblica  di  San  Marino,  nonche'  le
onorificenze e le medaglie,  i  francobolli,  gli  stampati  e  altri
oggetti o valori simili ad uso del governo.