ARTICOLO 7 1. Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di San Marino applica, nei confronti dei paesi non membri della Comunita': - la tariffa doganale della Comunita': - le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia doganale nella Comunita' e necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale: - le disposizioni della politica commerciale comune della Comunita': - la regolamentazione comunitaria concernente gli scambi di prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, fatta eccezione per le restituzioni e gli importi compensativi concessi all'esportazione: - la regolamentazione comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e qualitativa nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo. Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono quelle applicabili nella versione in vigore in qualsiasi momento nella Comunita'. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, dal secondo al quinto trattino, sono precisate dal Comitato di cooperazione. 3. In deroga al paragrafo 1, primo trattino, sono esonerati dai dazi doganali le pubblicazioni, gli oggetti d'arte, il materiale scientifico o didattico, i medicinali e gli apparecchi sanitari offerti al Governo della Repubblica di San Marino, nonche' le onorificenze e le medaglie, i francobolli, gli stampati e altri oggetti o valori simili ad uso del governo.