(Accordo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
1. a) Per un periodo di  cinque  anni  a  decorrere  dall'entrata  in
vigore del presente accordo, e oltre questo termine  qualora  non  si
raggiunga un accordo ai sensi della lettera b), la Repubblica di  San
Marino autorizza la Comunita' ad occuparsi, a nome e per conto  della
Repubblica di  San  Marino,  delle  formalita'  di  sdoganamento,  in
particolare  dell'immissione   in   libera   pratica   dei   prodotti
provenienti da paesi terzi destinati alla Repubblica di  San  Marino,
Tali  formalita'  verranno  espletate  tramite  gli  uffici  doganali
comunitari enumerati nell'allegato. 
   b) Al termine di questo periodo e nell'ambito dell'articolo 26, la
Repubblica di San Marino si riserva  di  esercitare,  previo  accordo
delle parti contraenti, il proprio diritto di espletare le formalita'
di sdoganamento. 
2. I dazi all'importazione riscossi sulle merci, in applicazione  del
paragrafo 1, sono riscossi per conto della Repubblica di San  Marino.
Quest'ultima si impegna a non rimborsare agli interessati gli importi
riscossi, direttamente o indirettamente, fatte salve le  disposizioni
previste al paragrafo 4. 
3. In seno al Comitato di cooperazione sono determinate: 
a) l'eventuale modifica dell'elenco degli uffici doganali  comunitari
competenti per lo sdoganamento delle merci di  cui  al  paragrafo  1,
nonche'  la  procedura  di  rispedizione  delle  merci  stesse  nella
Repubblica di San Marino; 
b) le modalita' di attribuzione al Tesoro  della  Repubblica  di  San
Marino degli importi riscossi a norma del paragrafo 2, tenendo  conto
della percentuale che la Comunita' economica europea puo' detrarre  a
titolo delle spese amministrative  conformemente  alla  normativa  in
vigore in materia nella Comunita'; 
c) qualsiasi altra modalita' necessaria per la corretta  applicazione
delle disposizioni del presente articolo. 
4. Le tasse  e  i  prelievi  all'importazione  di  prodotti  agricoli
possono  essere  utilizzati  dalla  Repubblica  di  San  Marino   per
sostenere la produzione o l'esportazione. Tuttavia, la Repubblica  di
San Marino si impegna a non concedere restituzioni all'esportazione o
importi compensativi superiori  a  quelli  concessi  dalla  Comunita'
economica europea all'esportazione verso i paesi terzi.