(Convenzione - art. 1)
 
 
          CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
                    LE PARTI CONTRAENTI, 
 
   NELL'INTENTO di facilitare la Circolazione stradale internazionale
e di accrescere la sicurezza nelle strade merce' l'adozione di regole
uniformi di circolazione. 
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: 
Articolo 1 
Definizioni 
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente 
Convenzione, i termini sottoindicati avranno il  significato  che  e'
loro attribuito nel presente articolo: 
a) il termine "legislazione nazionale" di un parte contraente 
indica l'insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali o locali  in
vigore nel territorio di detta Parte contraente; 
b) un veicolo e' detto in "Circolazione internazionale" sul 
territorio di uno Stato quando: 
i) appartiene ad una personale fisica o morale che ha la propria 
residenza fuori di detto Stato; 
ii) non e' immatricolato in detto Stato; 
iii) e vi e' temporaneamente importato; 
Ogni Parte contraente restando, tuttavia, libera di rifiutare di 
considerare in "circolazione internazionale"  ogni  veicolo  che  sia
rimasto sul suo territorio per un periodo superiore ad un anno  senza
interruzione di rilievo, della quale la Parte contraente puo' fissare
la durata. 
Un complesso di veicoli si dice "in circolazione internazionale" 
se  almeno  uno  dei  veicoli  che  lo   compongono   risponde   alla
definizione. 
c) il termine "centro abitato" indica un'area che comprende 
degli edifici e le cui vie di accesso sono specificatamente  indicate
come tali  o  che  e'  definita  in  altro  modo  dalla  legislazione
nazionale; 
d) il termine "strada" indica tutta l'ampiezza di ogni area o 
via aperta alla circolazione pubblica; 
e) il termine "carreggiata" indica la parte di strada 
normalmente destinata alla circolazione dei veicoli; una strada  puo'
comprendere piu' carreggiate nettamente separate l'una dall'altra, in
particolare  a  mezzo  di  uno  spartitraffico  centrale  o  di   una
differenza di livello; 
f) sulle carreggiate nelle quali sono riservate alla 
circolazione di determinati veicoli una corsia laterale o  una  pista
oppure delle corsie laterali o delle piste, il termine  "bordo  della
carreggiata" indica, per gli altri  utenti  della  strada,  il  bordo
della restante carreggiata; 
g) il termine "corsia" indica una qualsiasi delle suddivisioni 
longitudinali, delimitate o no da segnaletica  stradale  orizzontale,
ma aventi larghezza sufficiente per consentire lo scorrimento di  una
fila di autoveicoli diversi dai motocicli, nelle  quali  puo'  essere
suddivisa la carreggiata; 
h) il termine "intersezione" indica ogni incrocio a livello, 
confluenza o biforcazione di strade, comprese le  piazze  formate  da
tali incroci, confluenze o biforcazioni; 
i) il termine "passaggio a livello" indica ogni incrocio a 
livello tra una strada  ed  una  linea  ferroviaria  o  tranviaria  a
piattaforme indipendente; 
j) il termine "autostrada" indica una strada particolarmente 
concepita e costruita per la circolazione  automobilistica,  che  non
serve le proprieta' confinanti e che: 
i) Salvo in punti particolari o a titolo temporaneo, comporta 
per i due sensi di circolazione, delle carreggiate distinte  separate
l'una  dall'altra,  con  uno  spartitraffico   non   destinato   alla
circolazione o, eccezionalmente con altri mezzi; 
ii) Non incrocia a livello ne' strade, ne' vie ferroviarie o 
tranviarie ne' attraversamenti pedonali; 
iii) E' segnalata in modo particolare come autostrada; 
k) un veicolo e' detto: 
i) "Fermo", allorche' e' immobilizzato o per il tempo necessario 
per far salire o scendere delle persone o per  caricare  o  scaricare
delle cose; 
ii) "In sosta", allorche' e' immobilizzato per un motivo diverso 
dalla necessita' di evitare una collisione con un altro utente  della
strada o di un ostacolo o di obbedire alle prescrizioni  delle  norme
sulla circolazione e allorche' la sua immobilizzazione non si  limita
al tempo necessario per prendere o depositare delle persone  o  delle
cose. 
Le Parti contraenti potranno, tuttavia, considerare come "fermi" i 
veicoli  immobilizzati  nelle  condizioni  previste  al   punto   ii)
sopraindicato se la  durata  della  immobilizzazione  non  supera  il
limite di tempo  fissato  dalla  legislazione  nazionale  e  potranno
considerare come "in sosta" i veicoli immobilizzati nelle  condizioni
previste al punto i) sopraindicato se la durata dell'immobilizzazione
supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale; 
l) il termine "ciclomotore" indica ogni veicolo che ha almeno 
due ruote e che e' mosso esclusivamente dall'energia muscolare  delle
persone che si trovano su tale veicolo, in  particolare  a  mezzo  di
pedali o manovelle; 
m) il termine "ciclomotore" indica ogni veicolo a due o tre 
ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata
non superiore a 50 cmc (3,05 pollici cubici)  ed  il  cui  limite  di
velocita', per costruzione, non supera 50 Km (30 miglia) all'ora.  Le
Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare come  ciclomotori
nei confronti della propria legislazione nazionale i veicoli che  non
hanno le caratteristiche dei velocipedi per quanto riguarda  le  loro
possibilita' d'impegno, in particolare  la  caratteristica  di  poter
essere azionati a mezzo di pedali, o la cui  velocita'  massima,  per
costruzione, il peso o alcune  caratteristiche  del  motore  superino
certi limiti prescritti.  Nulla  nella  presente  definizione  potra'
essere interpretato come  impedimento  per  le  Parti  contraenti  di
assimilare   completamente   i   ciclomotori   ai   velocipedi    per
l'applicazione delle prescrizioni della loro  legislazione  nazionale
sulla circolazione stradale; 
n) il termine "motociclo" indica ogni veicolo a due ruote, con o 
senza carrozzetta provvisto di un motore  di  propulsione.  Le  Parti
contraenti possono, nella loro legislazione nazionale, assimilare  ai
motocicli i veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non superi 400 Kg
(900 libbre). Il termine "motociclo"  non  comprende  i  ciclomotori,
tuttavia le Parti  contraenti  possono,  a  condizione  di  fare  una
dichiarazione a tal fine conformemente al paragrafo  2  dell'articolo
54 della presente Convenzione, assimilare i ciclomotori ai  motocicli
per l'applicazione della Convenzione; 
o) il termine "veicolo a motore" indica ogni veicolo provvisto 
di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi propri ad
eccezione dei ciclomotori sul territorio delle Parti  contraenti  che
non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei  veicoli  che
si muovono su rotaie; 
p) il termine "autoveicolo" indica i veicoli a motore destinati 
normalmente al trasporto su strada  di  persone  o  di  cose  o  alla
trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di  persone  o  di
cose.  Questo  termine  comprende  i  filoveicoli  cioe'  i   veicoli
collegati ad una linea elettrica e  non  circolanti  su  rotaie.  Non
comprende i veicoli come i trattori agricoli la cui utilizzazione per
il trasporto su strada di persone o di cose  oppure  la  trazione  su
strada di veicoli adibiti al  trasporto  di  persone  o  di  cose  e'
solamente accessoria; 
q) il termine "rimorchio" indica ogni veicolo destinato ad 
essere trainato da un veicolo a motore; questo  termine  comprende  i
semirimorchi; 
r) il termine "semi-rimorchio" indica ogni rimorchio destinato 
ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale che una parte  di
esso poggi su quest'ultimo e che una parte considerevole del suo peso
e del peso del suo carico sia sopportata dal detto autoveicolo; 
s) il termine "rimorchio leggero" indica ogni rimorchio di cui 
peso massimo autorizzato non superi 750 Kg (1.650 libbre); 
t) il termine "complesso di veicoli", indica dei veicoli 
collegati che partecipano alla circolazione stradale come una unita'; 
u) il termine "veicolo articolato" indica l'insieme di veicoli 
costituito da un autoveicolo e da un semi-rimorchio collegato a detto
autoveicolo; 
v) il termine "conducente" indica ogni persona che assume la 
guida di un veicolo, autoveicolo od altro, (compresi i velocipedi)  o
che, su di una strada, guida del bestiame,  isolato  o  in  greggi  o
degli animali da soma, da sella o da tiro; 
w) il termine "peso massimo autorizzato" indica il peso massimo 
del   veicolo   caricato,   dichiarato   ammissibile   dall'Autorita'
competente dello Stato nel quale il veicolo e' immatricolato; 
x) il termine "peso a vuoto" indica il peso del veicolo senza 
equipaggio ne' passeggeri, ne' carico, ma con il pieno di  carburante
e l'attrezzatura normale di bordo; 
y) il termine "peso a pieno carico" indica il peso effettivo del 
veicolo quando e' caricato con equipaggio e passeggeri a bordo; 
z) i termini "senso di circolazione" e "corrispondente al senso 
di  circolazione"  indicano   la   destra   allorche',   secondo   la
legislazione nazionale, il conducente di un veicolo  deve  incrociare
un altro veicolo lasciandolo alla  sua  sinistra;  essi  indicano  la
sinistra nel caso contrario; 
aa) l'obbligo per il conducente di un veicolo di "cedere il 
passaggio" ad altri veicoli significa che detto conducente  non  deve
continuare la marcia o la manovra oppure  riprenderla  se  cio'  puo'
costringere i conducenti di altri veicoli a modificare bruscamente la
direzione o la velocita' dei loro veicoli.