(Convenzione - art. 12)
    


                      Articolo 12
                       Incrocio
1.    Per incrociare, ogni conducente  deve  lasciare  libera  una
distanza  laterale  sufficiente, e se necessario, accostarsi al bordo
della carreggiata corrispondente al  senso  della  circolazione;  se,
cosi' facendo, la sua marcia si trova impedita da un ostacolo o dalla
presenza  di  altri  utenti  della strada, egli deve rallentare e, se
necessario, fermarsi per lasciar passare l'utente o  gli  utenti  che
vengono in senso inverso.
2.      Sulle  strade  di montagna e sulle strade a forte pendenza
aventi analoghe caratteristiche in cui l'incrocio  e'  impossibile  o
difficile  il  conducente  del  veicolo  che scende deve accostare il
proprio veicolo per lasciar passare ogni veicolo che sale,  salvo  il
caso  in cui le piazzole che permettono ai veicoli di accostare siano
disposte lungo la carreggiata in modo tale che,  tenuto  conto  della
velocita' e della posizione dei veicoli, il veicolo che sale disponga
dinanzi  a  se'  di  una  piazzola  e  che una retromarcia di uno dei
veicoli sia necessaria se il veicolo che sale non si accosti su  tale
piazzola.  Nel  caso  in  cui  uno  dei  due  veicoli  che stanno per
incrociare debba fare retromarcia per consentire  l'incrocio,  e'  il
conducente del veicolo che scende che deve fare tale manovra salvo se
questa  si  presenta  chiaramente  piu'  facile per il conducente del
veicolo che sale. Le Parti contraenti o  le  loro  parti  costitutive
possono  tuttavia  per  determinati  veicoli  o  determinate strade o
sezioni di strade prescrivere delle  regole  speciali  differenti  da
quelle del presente paragrafo.