(Convenzione - art. 16)
    


                       Articolo 16
              Cambiamenti di direzione
1.      Prima  di svoltare a destra o a sinistra per immettersi in
un'altra strada o per entrare in  una  proprieta'  fiancheggiante  la
strada,  ogni  conducente  deve, senza pregiudizio delle disposizioni
del paragrafo 1 dell'articolo 7 e di quelle  dell'articolo  14  della
presente Convenzione:
a)    se vuole lasciare la strada dal lato corrispondente al senso
della circolazione, accostarsi il piu'  possibile  al  margine  della
carreggiata  corrispondente a questo senso ed eseguire la sua manovra
in uno spazio il piu' ristretto possibile;
b)    se vuole lasciare la strada  dall'altro  lato,  con  riserva
della  possibilita'  per  le  Parti  contraenti  o  per le loro parti
costitutive di emanare delle disposizioni diverse per i velocipedi  e
per  i  ciclomotori,  accostarsi  il  piu'  possibile  all'asse della
carreggiata, se si tratta di una carreggiata in cui  la  circolazione
si   svolge   nei   due  sensi,  oppure  al  bordo  opposto  al  lato
corrispondente al senso della  circolazione,  se  si  tratta  di  una
carreggiata  a  senso  unico  e,  se  vuole immettersi su di un'altra
strada in cui la circolazione si svolge nei due sensi deve effettuare
la manovra in modo da impegnare la carreggiata di quest'altra  strada
dal lato corrispondente al senso della circolazione.
2.    Durante la manovra di cambiamento di direzione il conducente
deve, senza pregiudizio delle  disposizioni  dell'articolo  21  della
presente  Convenzione  per quanto riguarda i pedoni lasciar passare i
veicoli provenienti in senso inverso sulla carreggiata  che  egli  si
appresta a lasciare ed i velocipedi ed i ciclomotori circolanti sulle
piste  per  velocipedi che traversano la carreggiata sulla quale egli
sta per immettersi.