(Convenzione - art. 30)
    


                       Articolo 30
                  Carico dei veicoli
1.     Se per un veicolo e' stabilito un peso massimo autorizzato,
il peso del veicolo carico non deve  mai  superare  il  peso  massimo
autorizzato.
2.      Ogni  carico  di  un  veicolo  deve  essere disposto e, se
necessario fissato in modo che non possa:
a)   mettere in pericolo le persone o causare danni  a  proprieta'
pubbliche  o  private,  ed  in  particolare strisciare o cadere sulla
strada;
b)    ridurre la visibilita' del  conducente  o  compromettere  la
stabilita' o la guida del veicolo;
c)     provocare rumore, polvere o altri inconvenienti che possono
essere evitati;
d)     occultare le luci,  comprese  le  luci  di  arresto  e  gli
indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione,
ed  il  segno  distintivo  dello  Stato di immatricolazione di cui il
veicolo deve essere munito a termini  della  presente  Convenzione  o
della  legislazione  nazionale,  o nascondere i segni con il braccio,
conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 14 o  a
quelle del paragrafo 2 dell'articolo 17 della presente Convenzione.
3.   Tutti gli accessori come funi, catene e teloni, che servono a
fissare o a proteggere il carico debbono stringerlo ed essere fissati
solidamente.  Tutti  gli accessori che servono a proteggere il carico
debbono  soddisfare  alle  condizioni  previste  per  il  carico   al
paragrafo 2 del presente articolo.
4.      I  carichi  sporgenti dal veicolo verso l'avanti, verso il
dietro o sui lati debbono essere  segnalati  in  maniera  chiaramente
visibile  in  tutti  i  casi  in cui i loro contorni rischiano di non
essere notati dai conducenti degli altri veicoli;  la  notte,  questa
segnalazione  deve  essere  fatta in avanti con una luce bianca ed un
dispositivo rifrangente bianco e dietro con  una  luce  rossa  ed  un
dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a motore,
a)      i carichi sporgenti dall'estremita' del veicolo piu' di un
metro (3 piedi e 4 pollici) verso il dietro o verso l'avanti  debbono
essere segnalati;
b)    i carichi sporgenti lateralmente oltre la sagoma del veicolo
in modo che la loro estremita' laterale si trovi a piu' di 0,40 m (16
pollici) dal bordo esterno della  luce  di  posizione  anteriore  del
veicolo,   debbono   essere  segnalati  ai  notte  verso  l'avanti  e
analogamente debbono essere segnalati verso il dietro quelli  la  cui
estremita'  laterale si trovi a piu' di 0,40 m (16 pollici) dal bordo
esterno della luce di posizione posteriore rossa del veicolo.
5.    Nulla nel paragrafo 4 del presente  articolo  potra'  essere
interpretato come impedimento per le Parti contraenti o le loro parti
costitutive   a   vietare,   a   limitare   o  a  sottoporre  ad  una
autorizzazione speciale le sporgenze  di  carico  previste  al  detto
paragrafo 4.