Articolo 44 1. I velocipedi senza motore in circolazione internazionale debbono: a) avere un freno efficace; b) essere muniti di un campanello capace di essere udito ad una distanza sufficiente e non recare alcun altro avvisatore acustico; c) essere muniti di un dispositivo rifrangente rosso verso il dietro e di dispositivi che consentono di mostrare una luce bianca o giallo-selettivo verso l'avanti ed una luce rossa verso il dietro. 2. Sul territorio delle Parti contraenti che non hanno, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della presente Convenzione, fatto una dichiarazione che assimili i ciclomotori ai motocicli, i ciclomotori in circolazione internazionale debbono: a) avere due freni indipendenti; b) essere muniti di un campanello o di un altro avvisatore acustico, capace di essere udito a distanza sufficiente; c) essere muniti di un efficace dispositivo di scappamento silenzioso; d) essere muniti di dispositivi che consentano di mostrare una luce bianca o giallo-selettivo verso l'avanti, nonche' una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso verso il dietro; e) recare il marchio d'identificazione definito all'allegato 4 della presente Convenzione. 3. Sul territorio delle Parti contraenti che hanno, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della presente Convenzione fatto una dichiarazione assimilante i ciclomotori ai motocicli, le condizioni cui debbono soddisfare i ciclomotori per essere ammessi in circolazione internazionale sono quelle definite per i motocicli all'allegato 5 della presente Convenzione.