(Convenzione - art. 44)
               Articolo 44 
1. I velocipedi senza motore in circolazione internazionale 
debbono: 
a) avere un freno efficace; 
b) essere muniti di un campanello capace di essere udito ad una 
distanza sufficiente e non recare alcun altro avvisatore acustico; 
c) essere muniti di un dispositivo rifrangente rosso verso il 
dietro e di dispositivi che consentono di mostrare una luce bianca  o
giallo-selettivo verso l'avanti ed una luce rossa verso il dietro. 
2. Sul territorio delle Parti contraenti che non hanno, 
conformemente  al  paragrafo  2  dell'articolo  54   della   presente
Convenzione, fatto una dichiarazione che assimili  i  ciclomotori  ai
motocicli, i ciclomotori in circolazione internazionale debbono: 
a) avere due freni indipendenti; 
b) essere muniti di un campanello o di un altro avvisatore 
acustico, capace di essere udito a distanza sufficiente; 
c) essere muniti di un efficace dispositivo di scappamento 
silenzioso; 
d) essere muniti di dispositivi che consentano di mostrare una 
luce bianca o giallo-selettivo verso l'avanti, nonche' una luce rossa
ed un dispositivo rifrangente rosso verso il dietro; 
e) recare il marchio d'identificazione definito all'allegato 4 
della presente Convenzione. 
3. Sul territorio delle Parti contraenti che hanno, 
conformemente  al  paragrafo  2  dell'articolo  54   della   presente
Convenzione fatto una  dichiarazione  assimilante  i  ciclomotori  ai
motocicli, le condizioni cui debbono  soddisfare  i  ciclomotori  per
essere ammessi in circolazione internazionale  sono  quelle  definite
per i motocicli all'allegato 5 della presente Convenzione.