ALLEGATI ALLEGATO 1 DEROGHE ALL'OBBLIGO DI AMMETTERE IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE GLI AUTOVEICOLI ED I RIMORCHI 1. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli, i rimorchi ed i complessi di veicoli i cui pesi, totali o per asse, o le cui dimensioni superino i limiti fissati dalla loro legislazione nazionale per i veicoli immatricolati sul loro territorio. Le Parti contraenti sul cui territorio ha luogo una circolazione internazionale di veicoli pesanti si adopereranno per concludere degli accordi regionali che consentano, in circolazione internazionale, l'accesso alle strade della regione, fatta eccezione per le strade minori, ai veicoli o complessi di veicoli i cui pesi e dimensioni non superino le cifre fissate da tali accordi. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente allegato, non saranno considerate come oltrepassanti i limiti della larghezza massima autorizzata le sporgenze: a) dei pneumatici, presso il loro punto di contatto con il suolo, e dei collegamenti degli indicatori di pressione dei pneumatici; b) dei dispositivi antislittanti eventualmente montati sulle ruote; c) degli specchi retrovisori costruiti in modo da poter cedere, sotto l'effetto di una moderata pressione, nei due sensi, fino a non oltrepassare piu' la larghezza massima autorizzata; d) degli indicatori di direzione laterali e delle luci di ingombro, purche' tale sporgenza sia di pochi centimetri; e) dei sigilli doganali apposti sul carico e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di tali sigilli. 3. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i complessi di veicoli sottoindicati, nella misura in cui la loro legislazione nazionale vieta la circolazione di tali complessi: a) motocicli con rimorchio; b) complessi costituiti da un autoveicolo e piu' rimorchi; c) veicoli articolati adibiti ai trasporti di persone. 4. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed i rimorchi beneficianti di deroghe in virtu' del paragrafo 60 dell'allegato 5 della Convenzione. 5. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i ciclomotori ed i motocicli il cui conducente e, se del caso, il passeggero non siano muniti di un caso di protezione. 6. Le Parti contraenti possono subordinare l'ammissione in circolazione internazionale sul loro territorio di ogni autoveicolo, diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, alla presenza a bordo dell'autoveicolo di un dispositivo, previsto al paragrafo 56 dell'allegato 5 della Convenzione, e destinato, in caso di arresto sulla carreggiata, a preannunciare il pericolo costituito dal veicolo fermo. 7. Le Parti contraenti possono subordinare l'ammissione in circolazione internazionale, su determinate strade accidentate o in determinate regioni a rilievo accidentato del loro territorio, degli autoveicoli il cui peso massimo autorizzato superi 3.500 Kg. (7.700 libbre) al rispetto delle prescrizioni speciali imposte dalla loro legislazione nazionale per l'ammissione su tali strade o in tali regioni, dei veicoli dello stesso peso massimo autorizzato da esse immatricolati. 8. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo munito di proiettori di incrocio a fascio asimettrico allorche' la regolazione dei fasci di luce non e' adattata al senso di circolazione. 9. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo o ogni rimorchio trainato da un autoveicolo che porti un segno distintivo diverso da quello previsto per tale veicolo all'articolo 37 della presente Convenzione.