(Convenzione -Allegato 1)
ALLEGATI 
ALLEGATO 1 
DEROGHE ALL'OBBLIGO DI AMMETTERE IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE GLI 
AUTOVEICOLI ED I RIMORCHI 
1. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione
internazionale sul loro territorio gli autoveicoli, i rimorchi  ed  i
complessi di veicoli i  cui  pesi,  totali  o  per  asse,  o  le  cui
dimensioni  superino  i  limiti  fissati  dalla   loro   legislazione
nazionale per i veicoli immatricolati sul loro territorio.  Le  Parti
contraenti   sul   cui   territorio   ha   luogo   una   circolazione
internazionale di veicoli  pesanti  si  adopereranno  per  concludere
degli   accordi   regionali   che   consentano,    in    circolazione
internazionale, l'accesso alle strade della regione, fatta  eccezione
per le strade minori, ai veicoli o complessi di veicoli i cui pesi  e
dimensioni non superino le cifre fissate da tali accordi. 
2. Per l'applicazione del paragrafo  1  del  presente  allegato,  non
saranno considerate  come  oltrepassanti  i  limiti  della  larghezza
massima autorizzata le sporgenze: 
a) dei pneumatici, presso il loro punto di contatto con il  suolo,  e
dei collegamenti degli indicatori di pressione dei pneumatici; 
b) dei dispositivi antislittanti eventualmente montati sulle ruote; 
c) degli specchi retrovisori costruiti in modo da poter cedere, sotto
l'effetto di una moderata  pressione,  nei  due  sensi,  fino  a  non
oltrepassare piu' la larghezza massima autorizzata; 
d) degli indicatori di direzione laterali e delle luci  di  ingombro,
purche' tale sporgenza sia di pochi centimetri; 
e) dei sigilli doganali apposti  sul  carico  e  dei  dispositivi  di
fissaggio e di protezione di tali sigilli. 
3. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione
internazionale  sul  loro   territorio   i   complessi   di   veicoli
sottoindicati, nella misura in cui  la  loro  legislazione  nazionale
vieta la circolazione di tali complessi: 
a) motocicli con rimorchio; 
b) complessi costituiti da un autoveicolo e piu' rimorchi; 
c) veicoli articolati adibiti ai trasporti di persone. 
4. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione
internazionale sul loro territorio  gli  autoveicoli  ed  i  rimorchi
beneficianti di deroghe in virtu' del paragrafo  60  dell'allegato  5
della Convenzione. 
5. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione
internazionale sul loro territorio i ciclomotori ed  i  motocicli  il
cui conducente e, se del caso, il passeggero non siano muniti  di  un
caso di protezione. 
6.  Le  Parti  contraenti   possono   subordinare   l'ammissione   in
circolazione internazionale sul loro territorio di ogni  autoveicolo,
diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a  due  ruote
senza carrozzetta, alla  presenza  a  bordo  dell'autoveicolo  di  un
dispositivo,  previsto  al  paragrafo  56   dell'allegato   5   della
Convenzione, e destinato, in caso di  arresto  sulla  carreggiata,  a
preannunciare il pericolo costituito dal veicolo fermo. 
7.  Le  Parti  contraenti   possono   subordinare   l'ammissione   in
circolazione internazionale, su determinate strade accidentate  o  in
determinate regioni a rilievo accidentato del loro territorio,  degli
autoveicoli il cui peso massimo autorizzato superi 3.500  Kg.  (7.700
libbre) al rispetto delle prescrizioni speciali  imposte  dalla  loro
legislazione nazionale per l'ammissione su  tali  strade  o  in  tali
regioni, dei veicoli dello stesso peso massimo  autorizzato  da  esse
immatricolati. 
8. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione
internazionale  sul  loro  territorio  ogni  autoveicolo  munito   di
proiettori di incrocio a fascio asimettrico allorche' la  regolazione
dei fasci di luce non e' adattata al senso di circolazione. 
9. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione
internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo o ogni  rimorchio
trainato da un autoveicolo che porti un segno distintivo  diverso  da
quello previsto per  tale  veicolo  all'articolo  37  della  presente
Convenzione.