Allegato 5 CONDIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI ED AI RIMORCHI 1. Le Parti contraenti che, conformemente all'articolo primo comma n) della Convenzione, hanno dichiarato di voler assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non superi 400 kg. (900 libbre) debbono assoggettare tali veicoli alle prescrizioni imposte dal presente allegato sia per i motocicli sia per gli altri autoveicoli. 2. Ai sensi del presente allegato, il termine "rimorchio" si applica solo a quelli destinati ad essere agganciati ad un'autovettura. 3. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2.a dell'articolo 3 della Convenzione, ogni Parte contraente puo', per gli autoveicoli che essa immatricola e per i rimorchi che essa ammette alla circolazione in virtu' della propria legislazione nazionale, imporre delle prescrizioni che completino le disposizioni del presente allegato o piu' rigorose di queste. Capitolo I Frenatura 4. Ai fini del presente capitolo, a) il termine "ruote di un asse" indica le ruote simmetriche, oppure sensibilmente simmetriche, rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, anche se esse non si trovano su di uno stesso asse (un asse tandem e' contato come due assi); b) il termine "freno di servizio" indica il dispositivo normalmente utilizzato per rallentare o fermare il veicolo; c) il termine "freno di stazionamento" indica il dispositivo utilizzato per mantenere immobile, in assenza del conducente, il veicolo o, nel caso di un rimorchio, il rimorchio allorche' questo e' distaccato; d) il termine "freno di soccorso" indica il dispositivo destinato a rallentare e ad arrestare il veicolo in caso di insufficienza del freno di servizio. A. Frenatura degli autoveicoli diversi dai motocicli. 5. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo deve essere munito di freni che possano essere azionati facilmente, da parte del conducente installato al suo posto di guida. Questi freni dovranno assicurare le tre funzioni di frenatura sottoindicate: a) un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada sulla quale circola; b) un freno di stazionamento che consenta di mantenere il veicolo immobile, quali che siano le sue condizioni di carico, su di una pendenza ascendente o discendente del 16%, le superfici attive dei freni restando mantenute in posizione di bloccaggio per mezzo di un dispositivo ad azione puramente meccanica; c) un freno di soccorso che consenta di rallentare e di arrestare il veicolo, quali che siano le sue condizioni di carico, su di una distanza ragionevole, anche in caso di insufficienza del freno di servizio. 6. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 del presente allegato, i dispositivi che assicurano le tre funzioni di frenatura (freno di servizio, freno di soccorso e freno di stazionamento) possono avere delle parti comuni; la combinazione dei comandi e' ammessa solo a condizione che rimangano almeno due comandi distinti. 7. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote del veicolo; tuttavia, sui veicoli aventi piu' di due assi, le ruote di un asse possono non essere frenate. 8. Il freno di soccorso deve poter agire almeno si una ruota di ciascun lato del piano longitudinale mediano del veicolo; la stessa disposizione si applica al freno di stazionamento. 9. Il freno di servizio ed il freno di stazionamento debbono agire su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente per mezzo di pezzi sufficientemente robusti. 10. Nessuna superficie frenata deve poter essere disinnestata dalle ruote. Tuttavia, tale disinnesto e' ammesso per alcune delle superfici frenate, a condizione: a) che esso sia soltanto momentaneo, per esempio durante un cambio dei rapporti di trasmissione; b) che, nel caso del freno di stazionamento esso non sia possibile senza l'azione del conducente, e c) che, nel caso del freno di servizio o del freno di soccorso, l'azione di frenatura continui a poter essere esercitata con l'efficienza prescritta conformemente al paragrafo 5 del presente allegato. B. Frenatura dei rimorchi. 11. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 17-c del presente allegato, ogni rimorchio diverso da un rimorchio leggero deve essere munito di freni, e precisamente: a) un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada sulla quale circola; b) un freno di stazionamento che consenta di mantenere immobile il veicolo, su di una pendenza ascendente o discendente del 16%, le superfici attive del freno restando mantenute in posizione di bloccaggio per mezzo di un dispositivo ad azione puramente meccanica. La presente disposizione non si applica ai rimorchi che non possono essere distaccati dal veicolo trattore senza l'aiuto di utensili, purche' le esigenze relative alla frenatura di stazionamento siano rispettate per il complesso di veicoli. 12. I dispositivi che assicurano le due funzioni di frenatura (servizio e stazionamento) possono avere delle parti comuni. 13. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote del rimorchio. 14. Il freno di servizio deve poter essere azionato mediante il comando della frenatura di servizio del veicolo trattore, tuttavia, se il peso massimo autorizzato del rimorchio non supera 3500 kg (7700 libbre), il freno puo' essere realizzato in modo da non potere essere azionato, durante la marcia, che dal semplice avvicinamento del rimorchio al veicolo trattore (frenatura per inerzia). 15. Il freno di servizio ed il freno di stazionamento debbono agire su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente per mezzo di pezzi sufficientemente robusti. 16. I dispositivi di frenatura debbono essere tali che l'arresto del rimorchio sia assicurato automaticamente in caso di rottura del dispositivo di accoppiamento, durante la marcia. Tuttavia, tale prescrizione non si applica ai rimorchi ad un solo asse o a due assi distanti uno dall'altro meno di un metro (40 pollici) a condizione che il loro peso massimo autorizzato non superi 1500 kg (3300 libbre) e, ad eccezione dei semirimorchi, che siano muniti, oltre al dispositivo di accoppiamento, del collegamento secondario previsto al paragrafo 58 del presente allegato. C. Frenatura dei complessi di veicoli 17. Oltre alle disposizioni delle parti A e B del presente capitolo relative ai veicoli isolati (autoveicoli e rimorchi), le sottoindicate disposizioni si applicano ai complessi di tali veicoli: a) i dispositivi di frenatura montati su ciascuno dei veicoli che compongono il complesso debbono essere compatibili; b) l'azione del freno di servizio deve essere convenientemente ripartita e sincronizzata fra i veicoli che compongono il complesso; c) il peso massimo autorizzato di un rimorchio non provvisto di un freno di servizio non deve superare la meta' della somma del peso a vuoto del veicolo trattore e del peso del conducente. D. Frenatura dei motocicli 18. a) Ogni motociclo deve essere provvisto di due dispositivi di frenatura di cui uno agisca almeno sulla o sulle ruote anteriori; se al motociclo e' aggiunta una carrozzetta, la frenatura della ruota della carrozzetta non e' richiesta. Tali dispositivi di frenatura debbono permettere di rallentare il motociclo e di arrestarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada su cui circola. b) Oltre ai dispositivi previsti al capoverso a) del presente paragrafo, i motocicli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo debbono essere provvisti di un freno di stazionamento che risponda alle condizioni indicate al capoverso b) del paragrafo 5 del presente allegato. Capitolo II Luci e dispositivi riflettenti 19. Ai fini del presente capitolo, il termine: "Proiettore di profondita' indica la luce del veicolo che serve ad illuminare la strada a grande distanza innanzi a tale veicolo; "Proiettore di incrocio" indica la luce del veicolo che serve ad illuminare la strada innanzi a tale veicolo senza abbagliare ne' disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso inverso e gli altri utenti della strada; "Luce di posizione anteriore" indica la luce del veicolo che serve ad indicare la presenza e la larghezza di tale veicolo visto dalla parte anteriore; "Luce di posizione posteriore" indica la luce del veicolo che serve ad indicare la presenza e la larghezza di tale veicolo visto dalla parte posteriore; "Luce di arresto" indica la luce del veicolo che serve ad indicare agli altri utenti della strada che si trovano dietro tale veicolo che il suo conducente aziona il freno di servizio; "Proiettore fendi nebbia" indica la luce del veicolo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, di caduta di neve, di temporale o di nubi di polvere; "Proiettore di retromarcia" indica la luce del veicolo che serve ad illuminare la strada verso la parte posteriore di tale veicolo e ad avvisare gli altri utenti della strada che il veicolo esegue una retromarcia o e' sul punto di eseguirla; "Indicatore di direzione" indica la luce del veicolo che serve ad indicare agli utenti della strada che il conducente ha l'intenzione di cambiare direzione verso destra o verso sinistra; "Catadiottro" indica un dispositivo che serve ad indicare la presenza di un veicolo mediante la riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa non collegata a tale veicolo, ed essendo l'osservatore posto presso tale sorgente luminosa; "Superficie luminosa" indica per le luci la superficie visibile da cui e' emessa la luce e per i catadiottri la superficie visibile rifrangente; 20. I colori delle luci previste nel presente capitolo debbono essere, per quanto possibile, conformi alle definizioni date nell'appendice del presente allegato. 21. Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo suscettibile di superare su strada piana la velocita' di 40 km (25 miglia) all'ora deve essere provvisto nella parte anteriore di un numero pari di proiettori di profondita' emettenti luce di colore bianco o giallo- selettivo capaci di illuminare efficacemente la strada di notte con tempo chiaro su di una distanza di almeno 100 m (325) davanti al veicolo. I bordi esterni della superficie luminosa del proiettore non debbono in alcun caso trovarsi piu' vicini all'estremita' della larghezza del veicolo dei bordi esterni della superficie luminosa dei proiettori di incrocio. 22. Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo suscettibile di superare su strada piana la velocita' di 10 Km (6 miglia) all'ora deve essere provvisto nella parte anteriore di due proiettori d'incrocio emettenti luce bianca o giallo-selettivo, capaci di illuminare efficacemente la strada di notte con tempo chiaro su di una distanza di almeno 40 m. (130 piedi) davanti al veicolo. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m. (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo. Un autoveicolo non deve essere provvisto di piu' di due proiettori di incrocio. I proiettori di incrocio debbono essere regolati in maniera da essere conformi alla definizione del paragrafo 19 del presente allegato. 23. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere munito nella parte anteriore di due luci di posizione anteriore bianche; tuttavia, il giallo-selettivo e' ammesso per le luci di posizione anteriori incorporate nei proiettori di profondita' o nei proiettori di incrocio che emettono fasci di luce giallo-selettivo. Tali luci di posizione anteriori, allorche' sono le sole luci accese verso l'avanti del veicolo debbono essere visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi) senza abbagliare ne' disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale e mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m. (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo. 24.a) Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto sulla parte posteriore di un numero pari di luci di posizione posteriore rosse visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi) senza abbagliare ne' disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale del veicolo non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del rimorchio. Tuttavia i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m (32 pollici) possono essere provvisti di una sola di tali luci se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta. b) Ogni rimorchio deve essere provvisto sulla parte posteriore di un numero pari di luci di posizione posteriori rosse visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi) senza abbagliare ne' disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ciascun lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del rimorchio. Tuttavia, i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m (32 pollici) possono essere provvisti di una sola di tali luci se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta. 25. Ogni autoveicolo o rimorchio che reca sulla parte posteriore un numero di immatricolazione deve essere munito di un dispositivo di illuminazione di detto numero, tale che quest'ultimo, allorche' e' illuminato dal dispositivo, sia leggibile di notte con tempo chiaro, a veicolo fermo, ad una distanza di 20 m (65) piedi dalla parte posteriore del veicolo, tuttavia, ogni Parte contraente puo' ridurre tale distanza minima di leggibilita' di notte nella stessa proporzione e per gli stessi veicoli per i quali abbia ridotto, in applicazione del paragrafo 2 dell'allegato 2 della Convenzione, la distanza minima di leggibilita' di giorno. 26. Su ogni autoveicolo (compresi i motocicli) e su ogni complesso costituito da un autoveicolo e da uno o piu' rimorchi i collegamenti elettrici debbono essere tali che i proiettori di profondita', i proiettori di incrocio i proiettori fendinebbia, le luci di posizioni anteriori dell'autoveicolo ed il dispositivo previsto al precedente paragrafo 25 possano essere messi in funzione soltanto quando le luci di posizione posteriori dell'autoveicolo o del complesso di veicoli, situate piu' indietro, sono anch'esse in funzione. Tuttavia, tale condizione non e' imposta per i proiettori di profondita' o per i proiettori di incrocio quando sono utilizzati per dare gli avvertimenti luminosi previsti al paragrafo 5 della Convenzione. Inoltre i collegamenti elettrici debbono essere tali che le luci di posizione anteriori dell'autoveicolo siano sempre accese quando sono accesi i proiettori di incrocio, i proiettori di profondita' o i proiettori fendinebbia. 27. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di almeno due catadiottri rossi di forma triangolare. Da ciascun lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m. (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo. I catadiottri debbono essere visibili, per il conducente di un veicolo, di notte con tempo chiaro, ad una distanza di almeno 150 m (500 piedi) quando sono illuminati dai proiettori di profondita' di tale veicolo. 28. Ogni rimorchio deve essere provvisto nella parte posteriore di almeno due catadiottri rossi. Tali catadiottri debbono avere la forma di un triangolo equilatero con un vertice in alto ed un lato orizzontale; la misura dei suoi lati deve essere compresa fra 0,15 m (6 pollici) e 0,20 m (8 pollici); nessuna luce di segnalazione deve essere posta all'interno del triangolo. Tali catadiottri debbono soddisfare alla condizione di visibilita' fissata al precedente paragrafo 27. Da ciascun lato il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del rimorchio. Tuttavia, i rimorchi, la cui larghezza non supera 0,80 m (32 pollici) possono essere provvisti di un solo catadiottro se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta. 29. Ogni rimorchio deve esser provvisto nella parte anteriore di due catadiottri bianchi di forma non triangolare. Tali catadiottri debbono soddisfare alle condizioni di installazione e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 27. 30. Un rimorchio deve essere provvisto, nella parte anteriore di due luci di posizione anteriori bianche quando la sua larghezza supera 1,60 m (5 piedi e 4 pollici). Le luci di posizione cosi' prescritte debbono essere poste il piu' vicino possibile all'estremita' della larghezza del rimorchio ed in ogni caso in modo tale che il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non disti oltre 0,15 m (6 pollici) da tali estremita'. 31. Ad eccezione dei motocicli a due ruote con o senza carrozzetta, ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la velocita' di 25 km (15 miglia) all'ora deve essere provvisto nella parte posteriore di due luci di arresto di colore rosso la cui intensita' luminosa sia nettamente superiore a quella delle luci di posizione posteriori. La stessa disposizione si applica ad ogni rimorchio che costituisce l'ultimo veicolo di un complesso di veicoli; tuttavia nessuna luce di arresto e' richiesta sui piccoli rimorchi le cui dimensioni siano tali che le luci di arresto del veicolo trattore restino visibili. 32. Con riserva della possibilita' per le Parti contraenti che, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli, di esonerare i ciclomotori da tutti o da parte di tali obblighi: a) Ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di un proiettore di incrocio che soddisfi alle disposizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 22; b) ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta capace di superare su strada piana la velocita' di 40 km (25 miglia) all'ora deve essere provvisto, oltre che del proiettore di incrocio, di almeno un proiettore di profondita' che soddisfi alle disposizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 21. Se tale motociclo reca piu' di un proiettore di profondita' tali proiettori debbono essere posti il piu' vicino possibile l'uno all'altro; c) un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta non deve essere provvisto ne' di piu' di un proiettore di incrocio ne' di piu' di due proiettori di profondita'. 33. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta puo' essere provvisto nella parte anteriore di una o due luci di posizione anteriori che soddisfino alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 23. Se tale motociclo reca due luci di posizioni anteriori esse debbono essere poste il piu' vicino possibile l'una all'altra. Un motociclo a due ruote senza carrozzetta non deve essere provvisto di piu' di due luci di posizione anteriori. 34. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di una luce di posizione posteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 24. 35. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di un catadiottro che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 27. 36. Con riserva della possibilita' per le Parti contraenti che conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli, di esonerare da tale obbligo i ciclomotori a due ruote con o senza carrozzetta, ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di una luce di arresto che soddisfi alle disposizioni del precedente paragrafo 31. 37. Senza pregiudizio delle disposizioni relative alle luci ed ai dispositivi richiesti per i motocicli senza carrozzetta, ogni carrozzetta collegata ad un motociclo a due ruote deve essere provvista nella parte anteriore di una luce diposizione anteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 23 e nella parte posteriore di una luce di posizione posteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 24-a, e di un catadiottro che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 27. I collegamenti elettrici debbono essere tali che le luci di posizione anteriori e posteriori della carrozzetta si accendano contemporaneamente alla luce di posizione posteriore del motociclo. IN ogni caso, una carrozzetta non deve recare ne' un proiettore di profondita' ne' un proiettore di incrocio. 38. Gli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, assimilati ai motocicli in applicazione del comma n) dell'articolo primo della Convenzione, debbono essere provvisti dei dispositivi prescritti ai precedenti articoli 21, 22, 23, 24-a, 27 e 31. Tuttavia, quando la larghezza di tale veicolo non supera 1,30 m (4 piedi e 3 pollici), sono sufficienti un solo proiettore di profondita' ed un solo proiettore di incrocio. Le prescrizioni relative alla distanza delle superfici luminose rispetto all'estremita' della larghezza del veicolo non si applicano in tale caso. 39. Ogni autoveicolo, ad eccezione di quelli il cui conducente puo' indicare i propri cambiamenti di direzione mediante segnali fatti col braccio visibili da ogni angolo dagli altri utenti della strada deve essere provvisto di indicatori di direzione a posizione fissa ed a luce lampeggiante arancione, disposti in numero pari sul veicolo e visibili di giorno e di notte dagli utenti della strada interessati al movimento del veicolo. La frequenza del lampeggiamento della luce deve essere di 90 al minuto con tolleranza di 30. 40. Se su di un autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta sono installati dei proiettori fendinebbia, questi debbon emettere luce di colore bianco o giallo-selettivo, debbono essere in numero di due e debbono essere situati in modo tale che nessun punto della loro superficie luminosa si trovi al di sopra del punto piu' alto della superficie luminosa dei proiettori di incrocio e che, da ciascun lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediante del veicolo non disti oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo. 41. Il proiettore di retromarcia non deve abbagliare o disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Se su un autoveicolo e' montato un proiettore di retromarcia, esso deve emettere luce bianca, arancione oppure giallo-selettivo. Il comando di accensione di detto proiettore deve essere tale che esso possa accendersi soltanto quando e' innestato il dispositivo di retromarcia. 42. Nessuna luce, diversa dagli indicatori di direzione, installata su di un autoveicolo o su di un rimorchio, deve essere lampeggiante, ad eccezione di quelle utilizzate, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti contraenti, per segnalare i veicoli o complessi di veicoli che non sono tenuti a rispettare le regole generali della circolazione e la cui presenza sulla strada impone agli altri utenti della strada delle precauzioni particolari, in special modo i veicoli prioritari, i convogli di veicoli, i veicoli di dimensioni eccezionali ed i veicoli o le macchine operatrici per la costruzione o la manutenzione delle strade. Tuttavia le Parti contraenti possono autorizzare o prescrivere che determinate luci, diverse da quelle che emettono una luce rossa, lampeggino in tutto o in parte per segnalare il periodo particolare costituito momentaneamente dal veicolo. 43. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato, viene considerato: a) come una sola luce ogni combinazione di due o piu' luci, identiche o no, ma aventi la stessa funzione e lo stesso colore, di cui le proiezioni delle superfici luminose su di un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupano almeno il 50% della superficie del piu' piccolo rettangolo circoscritto alle proiezioni delle superfici luminose anzidette. b) come due o come un numero pari di luci, una sola superficie luminosa avente la forma di una fascia quando questa e' situata simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e si estende almeno fino a 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo da ciascun lato di quest'ultimo, con una lunghezza minima di 0,80 m (32 pollici). L'illuminazione di tale superficie dovra' essere assicurata da almeno due sorgenti luminose poste il piu' vicino possibile alle sue estremita'. La superficie luminosa puo' essere costituita da un insieme di elementi affiancati in modo che le proiezioni delle superfici luminose dei diversi elementi su di un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupino almeno il 50% della superficie del piu' piccolo rettangolo circoscritto alle proiezioni delle singole superfici luminose. 44. Su di uno stesso veicolo, le luci che hanno la stesa funzione e che sono orientate verso la stessa direzione debbono essere dello stesso colore. Le luci ed i catadiottri che sono in numero pari debbono essere posti simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo salvo sui veicoli la cui forma esterna e' asimmetrica. Le luci di ciascuna coppia debbono avere sensibilmente la stessa intensita'. 45. Luci di diversa natura e, con riserva delle disposizioni degli altri paragrafi del presente capitolo, luci e catadiottri possono essere raggruppati o incorporati in uno stesso dispositivo, purche' ciascuna di tali luci e di tali catadiottri risponda alle disposizioni del presente allegato che ad essere si applicano. Capitolo III Altre prescrizioni Dispositivo di direzione 46. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di direzione robusto che consenta al conducente di cambiare facilmente, rapidamente e con sicurezza la direzione del proprio veicolo. Specchio retrovisivo 47. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di uno o piu' specchi retrovisivi; il numero, le dimensioni e la disposizione di tali specchi debbono essere tali da consentire al conducente di vedere la circolazione verso la parte posteriore del veicolo. Avvisatore acustico 48. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di almeno un avvisatore acustico di potenza sufficiente. Il suono emesso dall'avvisatore deve essere continuo, uniforme e non stridente. I veicoli prioritari ed i veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori in servizio pubblico possono avere degli avvisatori acustici supplementari che non sono soggetti a queste esigenze. Tergicristallo 49. Ogni autoveicolo avente un parabrezza di dimensioni e di forma tali che il conducente possa normalmente, dal suo posto di guida, vedere la strada verso l'avanti soltanto attraverso gli elementi trasparenti di tale parabrezza, deve essere munito di almeno un tergicristallo efficace e robusto, posto in posizione appropriata ed il cui funzionamento non richieda l'intervento costante del conducente. Lavavetro 50. Ogni autoveicolo, soggetto all'obbligo di essere munito di almeno un tergicristallo, deve essere anche munito di un lavavetro. Parabrezza e vetri 51. Su ogni autoveicolo e su ogni rimorchio: a) Le sostanze trasparenti che costituiscono gli elementi di parete esterna del veicolo, ivi compreso il parabrezza, o di parete interna di separazione, debbono essere tali che, in caso di rottura, il pericolo di lesioni corporali sia il piu' possibile ridotto; b) i vetri del parabrezza devono essere fatti di una sostanza la cui trasparenza non si alteri e debbono essere tali da non provocare alcuna deformazione apprezzabile degli oggetti visti in trasparenza e tali che in caso di rottura il conducente possa ancora avere una visione sufficiente della strada. Dispositivo di retromarcia 52. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di retromarcia manovrabile dal posto di guida. Tuttavia, tale dispositivo non e' obbligatorio sui motocicli e sugli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo se il loro peso massimo autorizzato non supera 400 kg (900 libbre). Silenziatore 53. Ogni motore termico di propulsione di un autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di scappamento silenziatore efficace, tale dispositivo deve essere tale da non poter esser reso inoperante dal conducente dal suo posto di guida. Pneumatici 54. Le ruote degli autoveicoli e dei loro rimorchi debbono essere munite di pneumatici; lo stato di tali pneumatici deve esser tale che sia garantita la sicurezza, ivi compresa l'aderenza, anche su strada bagnata. Tuttavia la presente disposizione non potra' impedire alle Parti contraenti di autorizzare la utilizzazione di dispositivi che diano dei risultati almeno equivalenti a quelli che si ottengono con dei pneumatici. Indicatore di velocita' 55. Ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la velocita' di 40 km (25 miglia) all'ora deve essere provvisto di un indicatore di velocita'; ogni Parte contraente puo' tuttavia esonerare da tale obbligo determinate categorie di motocicli e di altri veicoli leggeri. Dispositivo di segnalazione a bordo degli autoveicoli 56. Il dispositivo previsto al paragrafo 5 dell'articolo 23 ed al paragrafo 6 dell'allegato 1 della Convenzione, deve essere: a) sia un pannello, costituito da un triangolo equilatero coi lati di almeno 0,40 m (16 pollici), a bordi rossi larghi almeno 0,05 m (2 pollici) ed a fondo vuoto o di colore chiaro; i bordi rossi debbono essere illuminati per trasparenza o essere provvisti di una striscia rifrangente; il pannello deve essere tale da poter essere collocato in posizione verticale stabile; b) sia un altro dispositivo egualmente efficace prescritto dalla legislazione del Paese in cui il veicolo e' immatricolato. Dispositivo antifurto 57. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo antifurto che, a partire dal momento in cui il veicolo e' lasciato in sosta, impedisca il funzionamento o blocchi un organo essenziale del veicolo stesso. Dispositivo di aggancio dei rimorchi leggeri 58. Ad eccezione dei semirimorchi, i rimorchi che non sono muniti del freno automatico previsto al paragrafo 16 del presente allegato debbono essere provvisti oltre che del dispositivo di aggancio, di un attacco secondario (catena, cavo, ecc.) che in caso di rottura del dispositivo di aggancio possa impedire al timone di toccare il suolo ed assicurare una certa azione residua di guida del rimorchio. Disposizioni generali 59. a) Per quanto possibile, gli organi meccanici e gli equipaggiamenti degli autoveicoli non debbono comportare rischi di incendio o di esplosione; non debbono neppure provocare emissioni eccessive di gas nocivi, di fumi opachi, di odori o di rumori. b) Per quanto possibile, il dispositivo di accensione ad alta tensione del motore degli autoveicoli non deve dar luogo ad un'eccessiva emissione di parassiti radioelettrici sensibilmente fatidiosi. c) Ogni autoveicolo deve essere costituito in modo che il campo di visibilita' del conducente verso l'avanti, verso destra e verso sinistra, sia sufficiente per consentirgli di guidare con sicurezza. d) per quanto possibile, gli autoveicoli ed i rimorchi debbono essere costruiti ed equipaggiati in modo da ridurre, per i loro occupanti e gli altri utenti della strada, il pericolo in caso di incidente. In particolare non debbono esservi, ne' all'interno ne' all'esterno, ornamenti o altri oggetti che, presentando degli spigoli o delle sporgenze non indispensabili, possano costituire un pericolo per gli occupanti e per gli altri utenti della strada. CAPITOLO IV Deroghe 60. Sul piano nazionale, le Parti contraenti possono derogare alle disposizioni del presente allegato nei seguenti casi: a) Per gli autoveicoli ed i rimorchi la cui velocita' per costruzione, non puo' superare su strada piana 25 Km (15 miglia) all'ora o per i quali la legislazione nazionale limita la velocita' a 25 km/h, b) Per le vetture da invalidi, cioe' i piccoli autoveicoli particolarmente concepiti e costruiti - e non soltanto adattati - per l'uso da parte di una persona colpita da un'infermita' o da un'incapacita' fisica e che normalmente non sono usati che da questa persona, c) Per dei veicoli destinati a delle esperienze aventi lo scopo di seguire il progresso della tecnica e di migliorare la sicurezza, d) per i veicoli di una forma o di un tipo particolare, o che sono utilizzati per degli scopi particolari in condizioni speciali. 61. Le Parti contraenti possono anche concedere le seguenti deroghe alle disposizioni del presente allegato per i veicoli da esse immatricolati e che possono entrare in circolazione internazionale: a) Autorizzando il colore arancione per le luci di posizione indicate ai paragrafi 23 2 30 del presente allegato e per i catadiottri indicati al paragrafo 29 del presente allegato; b) Autorizzando il colore rosso per quelli fra gli indicatori di direzione indicati nel paragrafo 39 del presente allegato che sono situati nella parte posteriore del veicolo; c) Autorizzando il colore rosso per quelle tra le luci indicate nell'ultima frase del paragrafo 42 del presente allegato che sono situate nella parte posteriore del veicolo; d) Per quanto riguarda la posizione delle luci sui veicoli ad uso speciale, la cui forma esterna non consentisse il rispetto di tali disposizioni senza ricorrere a dei dispositivi di montaggio che potrebbero essere facilmente danneggiati o asportati; e) Autorizzando la presenza di un numero dispari, superiore a due, di proiettori di profondita' sugli autoveicoli da essa immatricolati; e f) Per quanto riguarda i rimorchi che servono al trasporto di carichi lunghi (tronchi d'albero, tubi, ecc.) e che, quando il veicolo e' in moto, non sono agganciati al veicolo trattore ma sono collegati ad esso soltanto a mezzo del carico. CAPITOLO V Disposizioni transitorie 62. Gli autoveicoli immatricolati per la prima volta ed i rimorchi posti in circolazione sul territorio di una Parte contraente prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione o due anni dopo tale entrata in vigore non sono soggetti alle disposizioni del presente allegato, purche' soddisfino alle prescrizioni delle parti I, II e III dell'allegato 6 della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale. APPENDICE DEFINIZIONE DEI FILTRI COLORATI PER L'OTTENIMENTO DEI COLORI PREVISTI AL PRESENTE ALLEGATO (COORDINATE TRICROMATICHE) Rosso ......... limite verso il giallo: y (minore o pari) 0,335 limite verso il porpora(1): z (minore o pari) 0,008 Bianco ........ limite verso il blu: x (maggiore o pari) 0,310 limite verso il giallo: x (minore o pari) 0,500 limite verso il verde: y (minore o pari) 0,150 + 0,640 x limite verso il verde: y (minore o pari) 0,440 limite verso il porpora: y (maggiore o pari) 0,050 + 0,750 limite verso il rosso: y (maggiore o pari) 0,382 Arancione(2) .. limite verso il giallo(1): y (minore o pari) 0,429 limite verso il rosso(1) y (maggiore o pari) 0,398 limite verso il bianco(1) z (minore o pari) 0,007 Giallo selettivo(3) .. limite verso il rosso(1): y (maggiore o pari) 0,138 + 0,580 x limite verso il verde (1): y (minore o pari) 1,29x - 0,100 limite verso il bianco (1): y (maggiore o pari - x + 0,966 limite verso il valore dello spettro (1): y (minore o pari) - x + 0,992 Per la verifica delle caratteristiche colorimetriche di tali filtri, deve essere usata una sorgente luminosa a temperatura di colore di 2854 (gradi) K (corrispondente all'illuminante A della Commissione Internazionale dell'Illuminazione (CIE). -------------------------- (1) In questi casi sono stati adottati limiti differenti da quelli raccomandati dalla CIE, perche' le tensioni di alimentazione ai morsetti delle lampade che equipaggiano le luci variano entro limiti assai ampi. (2) Si applica al colore dei segnali automobilistici correntemente chiamato finora "arancio" o "giallo arancio". Corrisponde ad una parte bene determinata della zona "gialla" del triangolo dei colori CIE. (3) Si applica unicamente ai proiettori di incrocio ed ai proiettori di profondita'. Nel caso particolare dei proiettori fendi nebbia, la selettivita' del colore sara' riconosciuta soddisfacente se il fattore di purezza e' almeno uguale a 0,820; il limite verso il bianco y (pari o maggiore) - x + 0,966, dovra' essere in tale caso y (pari o maggiore) - x + 0,940 e y = 0,440.