(Convenzione - art. 9)
    

                  Articolo 9
                   Greggi
Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano  che,  salvo
deroghe  accordate  per  facilitare  le  migrazioni,  i  greggi siano
suddivisi in gruppi di lunghezza moderata e separati  gli  uni  dagli
altri  da  intervalli sufficientemente distanziati per la convenienza
della circolazione.