(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
                  Segnali destinati ai soli pedoni 
1. Le sole luci che possono essere impiegate  come  segnali  luminosi
destinati ai soli pedoni sono le seguenti  ed  hanno  il  significato
indicato di seguito: 
   a) Luci fisse 
   i) la luce verde indica ai pedoni l'autorizzazione a passare; 
   ii) la luce gialla indica ai pedoni  il  divieto  di  passare,  ma
permette  a  quelli  che  hanno  gia'  impegnato  la  carreggiata  di
terminare l'attraversamento; 
   iii) la luce rossa indica ai pedoni il divieto di immettersi nella
carreggiata. 
   b) luci lampeggianti: la luce verde  lampeggiante  indica  che  il
lasso di tempo durante il quale  i  pedoni  possono  attraversare  la
carreggiata sta per terminare e che la luce rossa sta per accedersi. 
2. I segnali luminosi destinati ai pedoni saranno di  preferenza  nel
sistema bicolore che  comporti  due  luci,  rispettivamente  rossa  e
verde; tuttavia,  essi  possono  essere  del  sistema  tricolore  che
comporti tre luci, rispettivamente rossa, gialla e verde. Non saranno
mai accese contemporaneamente due luci. 
3. Le luci saranno disposte verticalmente, la luce  rossa  sempre  in
alto e la luce verde sempre in basso. Di preferenza,  la  luce  rossa
avra' la forma di un pedone immobile, oppure di pedoni immobili, e la
luce verde la forma di un pedone che cammina  oppure  di  pedoni  che
camminano. 
4. I segnali luminosi per pedoni devono essere concepiti e  posti  in
modo tale da escludere ogni possibilita' di essere  interpretati  dai
conducenti come segnali luminosi destinati a regolare la circolazione
dei veicoli.