(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
1. Altri segni sulla carreggiata, quali frecce, strisce parallele  ed
oblique o  iscrizioni,  possono  essere  impiegati  per  ripetere  le
indicazioni dei segnali o per dare agli  utenti  della  strada  delle
indicazioni che non possono essere loro fornite in  modo  appropriato
con  i  segnali.  Tali  segni  saranno  specialmente  utilizzati  per
indicare i limiti delle zone o fasce di parcheggio, le fermate  degli
autobus o dei filobus  dove  e'  vietata  la  sosta,  come  anche  la
preselezione prima delle intersezioni. Tuttavia, quando  una  freccia
e' apposta su una carreggiata divisa in corsie  per  mezzo  di  segni
longitudinali, i conducenti devono seguire la direzione o  una  delle
direzioni indicate sulla corsia dove si trovano. 
2. Fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 4 dell'Articolo  26
della  presente  Convenzione  relative  ai  passaggi   pedonali,   la
demarcazione di una parte della carreggiata o  di  una  zona  con  un
leggero rialzo sopra il livello della  carreggiata  fatta  con  delle
strisce oblique parallele inquadrate da una striscia  continua  o  da
strisce discontinue indica, se la striscia e' continua, che i veicoli
non debbono entrare in detta zona, e, se le strisce sono discontinue,
che i veicoli non devono entrare nella zona a meno che questa manovra
non presenti palesemente alcun pericolo oppure che la stessa abbia lo
scopo di raggiungere una strada trasversale situata  dall'altro  lato
della carreggiata. 
3. Una striscia a zig-zag posta sul lato della carreggiata indica che
e' vietata la sosta sul lato in questione per tutta la  lunghezza  di
detta striscia.