(Accordo - art. 11)
                             Articolo 11 
1. Ogni Stato potra', al momento di firmare del presente Accordo o di
depositare il proprio strumento di ratifica o di adesione, dichiarare
che non si considera vincolato dall'articolo 9 del presente  Accordo.
Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo  9  nei
confronti  di  una  qualunque  delle  Parti  contraenti   che   avra'
effettuato tale dichiarazione. 
2. Le riserve al presente Accordo, diverse dalla riserva prevista  al
paragrafo 1 del presente Articolo, sono autorizzate a condizione  che
siano formulate per iscritto, e, se sono state  formulate  prima  del
deposito dello  strumento  di  ratifica  o  di  adesione,  che  siano
confermate in detto strumento. 
3. Ogni Stato al  momento  di  depositare  il  proprio  strumento  di
ratifica  del  presente  Accordo  o  di  adesione   a   quest'ultimo,
notifichera' per iscritto al Segretario generale  in  che  misura  le
riserve  da  esso  eventualmente  formulate  alla  Convenzione  sulla
segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968  si
applicano al presente Accordo. Si riterra' che  le  riserve  che  non
sono state incluse nella notifica effettuata al momento del  deposito
dello strumento di ratifica del presente  Accordo  o  di  adesione  a
quest'ultimo non si applicano al presente Accordo. 
4. Il Segretario Generale comunichera'  le  riserve  e  le  notifiche
effettuate in applicazione del presente articolo a tutti gli Stati di
cui all'articolo 2 del presente Accordo. 
5. Ogni Stato il avra' fatto una dichiarazione,  una  riserva  o  una
notifica in  virtu'  del  presente  articolo  potra'  in  ogni  tempo
ritirarla a mezzo di notifica diretta al Segretario generale. 
6. Ogni riserva effettuata  in  conformita'  con  il  paragrafo  2  o
notificata conformemente con il paragrafo 3 del presente articolo: 
   a) modifica, per la Parte contraente che  ha  fatto  o  notificato
detta riserva le disposizioni dell'Accordo  che  sono  oggetto  della
riserva nei limiti di quest'ultima; 
   b) modifica queste disposizioni entro gli stessi  limiti,  per  le
altre Parti contraenti per quanto riguarda le loro relazioni  con  la
Parte contraente che ha effettuato o notificato la riserva.