(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3 
1. Ogni Stato potra', all'atto  della  firma  o  della  ratifica  del
presente Accordo, oppure all'atto di aderirvi, oppure ad ogni momento
successivo, dichiarare con notifica diretta al  Segretario  generale,
che l'Accordo diviene applicabile in tutti i territori oppure in  uno
qualsiasi tra loro di  esso  assicura  le  relazioni  internazionali.
L'Accordo  diverra'  applicabile  nel  territorio  o  nei   territori
designati nella notifica trenta giorni dopo la  data  alla  quale  il
Segretario generale avra' ricevuto questa notifica  o  alla  data  di
entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che invia la notifica, se
tale data e' posteriore alla precedente. 
2. Ogni Stato  che  avra'  fatto  una  dichiarazione  in  virtu'  del
paragrafo 1 del presente articolo potra' ad ogni data  ulteriore  per
mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale, dichiarare  che
l'Accordo cessera' di essere applicabile nel detto territorio un anno
dopo  la  data  del  ricevimento  di  detta  notifica  da  parte  del
Segretario Generale.