Art. 2.
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato  in  lire  159 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  riguardante il Ministero
degli affari esteri.
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.