Art. 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 14 luglio 1995
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
   funzioni  del  Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
   86 della Costituzione
                         SCOGNAMIGLIO PASINI
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  AGNELLI,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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