Art. 4.
           Norme in materia di pianificazione urbanistica

  1.  All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  "c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti
dei  relativi  strumenti  urbanistici generali vigenti e non adottino
tali  strumenti  entro  diciotto  mesi  dalla  data di elezione degli
organi.  In  questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e'
adottato  di  concerto  con  il  Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla
presente  lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle
comunita'  montane  e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di
strumenti urbanistici.".
  2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma
2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del comma 1,
trascorso  il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere  adottati,  l'organo  regionale di controllo assegna agli enti
che  non  abbiano  provveduto  un ulteriore termine di sei mesi, alla
scadenza  del  quale,  con lettera notificata ai singoli consiglieri,
diffida  il  consiglio  ad  adempiere nei successivi sessanta giorni.
Trascorso  infruttuosamente  quest'ultimo termine, l'organo regionale
di  controllo  ne  da'  comunicazione  al  prefetto,  che  inizia  la
procedura  per  lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle
comunita' montane e delle aree metropolitane.".
  3.  L'approvazione  dello  strumento  urbanistico  da  parte  della
regione  e,  ove  prevista,  della  provincia o di altro ente locale,
avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte
dell'ente  che  lo  ha  adottato,  dello stesso strumento urbanistico
corredato  della  necessaria documentazione; decorso infruttuosamente
il  termine,  che  puo' essere interrotto una sola volta per motivate
ragioni,  i  piani  si  intendono  approvati.  In  caso di diniego di
approvazione,  il  termine  di  cui all'articolo 39, comma 1, lettera
c-bis),  della  legge  8  giugno  1990,  n. 142, ridotto della meta',
decorre nuovamente dalla data di comunicazione.
  4.  Ai  fini  della  prima  applicazione  delle disposizioni di cui
all'articolo  39,  commi  1,  lettera  c-bis), e 2-bis, della legge 8
giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini
ivi previsti decorrono dal 1 gennaio 1995.