Art. 8. 
                  Semplificazione dei procedimenti 
 
  1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977,  n.  10,  e'  sospeso
fino al 15 marzo 1996. 
  2. I comuni sono obbligati ad istruire  e  definire  gli  strumenti
urbanistici  attuativi  di  iniziativa  privata  afferenti  le   aree
edificabili in  base  alle  previsioni  degli  strumenti  urbanistici
generali, con priorita' per le aree incluse, alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di  attuazione
approvati e ancorche' scaduti. 
  3. Per le opere di cui all'articolo  26  della  legge  28  febbraio
1985,  n.  47,  per  quelle  di  ristrutturazione  edilizia  di   cui
all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto  1978,
n. 457, nonche' per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria,
interessanti immobili residenziali, l'IVA e' dovuta nella misura  del
4 per cento fino al 30 aprile 1995.  Alle  relative  minori  entrate,
valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per
il 1995,  si  provvede  mediante  utilizzo  di  parte  delle  entrate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23  dicembre
1994, n. 724. 
  4.  L'articolo  4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.   398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,
e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4 (Procedure per il rilascio della concessione  edilizia).  -
1. Al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  concessione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato  il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si  svolge
secondo l'ordine di presentazione. 
  2. Entro sessanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  il
responsabile  del  procedimento  cura  l'istruttoria,   eventualmente
convocando una conferenza di servizi  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  redige  una
dettagliata relazione contenente la qualificazione  tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla  conformita'
del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.  Il  termine
puo'  essere  interrotto  una  sola  volta  se  il  responsabile  del
procedimento richiede all'interessato, entro  quindici  giorni  dalla
presentazione  della  domanda,  integrazioni  documentali  e  decorre
nuovamente   per   intero   dalla   data   di   presentazione   della
documentazione integrativa. Entro dieci  giorni  dalla  scadenza  del
termine  il  responsabile  del  procedimento  formula  una   motivata
proposta all'autorita' competente  all'emanazione  del  provvedimento
conclusivo. 
  3.  In  ordine  ai  progetti  presentati,   il   responsabile   del
procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2,  il
parere della commissione edilizia.  Qualora  questa  non  si  esprima
entro il termine predetto il responsabile del procedimento e'  tenuto
comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a  redigere  una
relazione scritta al sindaco  indicando  i  motivi  per  i  quali  il
termine non e' stato rispettato.  Il  regolamento  edilizio  comunale
determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve
essere richiesto. 
  4. La concessione edilizia  e'  rilasciata  entro  quindici  giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma  2,  qualora  il  progetto
presentato non sia in contrasto con le prescrizioni  degli  strumenti
urbanistici  ed  edilizi  e  con  le  altre  norme  che  regolano  lo
svolgimento dell'attivita' edilizia. 
  5.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   l'emanazione   del
provvedimento conclusivo, l'interessato puo', con atto  notificato  o
trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
all'autorita' competente  di  adempiere  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento della richiesta. 
  6. Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al  comma  5,
l'interessato puo'  inoltrare  istanza  al  presidente  della  giunta
regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri  sostitutivi,
nomina entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che,
nel termine di trenta  giorni,  adotta  il  provvedimento  che  ha  i
medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario  ad  acta
non puo' richiedere il parere della commissione edilizia.  Gli  oneri
finanziari relativi all'attivita' del commissario di cui al  presente
comma sono a carico del comune interessato. 
  7. I seguenti interventi se non  in  contrasto  con  gli  strumenti
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti,
e ferma restando la necessita' delle  autorizzazioni  previste  dalle
leggi  1  giugno  1939,  n.  1089,  29  giugno  1939,  n.  1497,  dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991,  n.
394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attivita' ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dall'articolo 2, comma 10, della  legge  24  dicembre
1993, n. 537: 
    a) opere di manutenzione straordinaria,  restauro  e  risanamento
conservativo; 
    b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la
coltivazione di cave e torbiere; 
    c)  occupazioni  di  suolo  mediante  deposito  di  materiali  ed
esposizioni di merci a cielo libero; 
    d)  opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in
edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 
    e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza  opere  a
cio' preordinate nei casi in cui esista la  regolamentazione  di  cui
all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,
come sostituito dal comma 12 del presente articolo; 
    f) recinzioni, muri di cinta e cancellate; 
    g) aree  destinate  ad  attivita'  sportive  senza  creazione  di
volumetrie; 
    h) opere interne alle costruzioni che  non  comportino  modifiche
della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio  alla  statica
dell'immobile; 
    i) impianti tecnologici al servizio  di  edifici  o  attrezzature
esistenti  e  realizzazione  di  volumi  tecnici   che   si   rendano
indispensabili, sulla base di nuove  disposizioni,  a  seguito  della
revisione o installazione di impianti tecnologici; 
    l) varianti a concessioni gia' rilasciate che  non  incidano  sui
parametri  urbanistici,  e  sulle  volumetrie,  che  non  cambino  la
destinazione  d'uso  e  la  categoria   edilizia   e   non   alterino
sostanzialmente i prospetti e non violino le  eventuali  prescrizioni
contenute nella concessione edilizia; 
    m) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati. 
  8. La esecuzione delle opere di cui al comma 7 non  e'  subordinata
alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977,
n. 10. Con la legge regionale di cui all'articolo 25,  ultimo  comma,
della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,   puo'   peraltro   essere
disciplinato l'obbligo del pagamento di tali contributi  nell'ipotesi
di aumento del  numero  delle  unita'  immobiliari  o  di  cambio  di
destinazione d'uso. 
  9. Nei casi di cui  al  comma  7,  contestualmente  all'inizio  dei
lavori,  l'interessato  deve  presentare  una  denuncia   di   inizio
dell'attivita', accompagnata da una dettagliata relazione a firma  di
un  progettista  abilitato,   nonche'   dagli   opportuni   elaborati
progettuali che asseveri la conformita'  delle  opere  da  realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o  approvati  ed  ai  regolamenti
edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di  sicurezza  e  di
quelle igienico-sanitarie. 
  10. Agli effetti del comma 9 il progettista assume la  qualita'  di
persona incaricata di un  pubblico  servizio  ai  sensi  della  legge
penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui
al comma 9  l'amministrazione  ne  da'  comunicazione  al  competente
ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 
  11. L'esecuzione di opere in assenza della o in  difformita'  dalla
denuncia  di  cui  al  comma  9  o  in  difformita'  dagli  strumenti
urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti  edilizi  vigenti,
nonche' dalla restante  normativa  sullo  svolgimento  dell'attivita'
edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento
del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione  delle
opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In
caso di denuncia di inizio di attivita' effettuata  quando  le  opere
sono gia' in corso di esecuzione la sanzione si applica nella  misura
minima. La mancata denuncia di  inizio  dell'attivita'  non  comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47. 
  12. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28  febbraio  1985,
n. 47, e' sostituito dal seguente: 
  "Le regioni, entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 26  luglio  1995,
n. 310, con proprie leggi dettano norme relative al  mutamento  della
destinazione d'uso degli immobili". 
  13. Non sono soggette a concessione  edilizia  ne'  a  denuncia  di
inizio  dell'attivita'  le  opere  pubbliche  comunali.  I   relativi
progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a  firma
di un progettista abilitato che attesti la conformita'  del  progetto
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonche'  l'esistenza  dei
nulla-osta  di  conformita'  alle  norme  di   sicurezza   sanitarie,
ambientali e paesistiche. 
   14.  Le  norme  di  cui  al  presente  articolo  prevalgono  sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e  dei  regolamenti
edilizi comunali in materia di procedimento. 
  15. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano le proprie normazioni ai  principi  contenuti  nel  presente
articolo in tema di procedimento. 
  16. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge
5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo  2  della  legge  24
dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del  decreto-legge  23  gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma  2
dell'articolo  7  della  legge  9  gennaio  1989,  n.  13;  comma   2
dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.".