Art. 10.
                 Impiego di prodotti non denaturati
  1. Chiunque intenda utilizzare i prodotti di  cui  all'art.  6  non
denaturati  ne'  condizionati  ai  sensi  dell'art.  9, comma 5, deve
denunciare la propria attivita' all'UTF  competente  per  territorio,
almeno   trenta  giorni  prima  della  data  d'inizio  dell'attivita'
medesima.
  2. La denuncia, compilata in duplice esemplare e contenente i  dati
per  l'identificazione  della ditta e della ubicazione delll'impianto
di cui all'art. 3, comma 2, deve essere corredata  da  una  relazione
tecnica,  con  allegate  la planimetria dell'impianto e le tabelle di
taratura  dei  serbatoi  destinati  alla   custodia   dei   prodotti,
riportante  le  informazioni  di  cui  alle  lettere  da a) ad e) del
sopracitato comma 2; la denuncia deve pure  riportare  l'attestazione
dell'utilizzatore, pure prevista nel medesimo comma.
  3.  L'UTF,  ricevuta  la  denuncia, la allibra in apposito registro
degli "Utilizzatori di oli minerali non soggetti ad accisa",  procede
ad una ricognizione dell'opificio, identifica, anche con esperimenti,
i  parametri  mediante  i  quali  puo' effettuarsi il riscontro della
regolarita' dell'impiego e prescrive  le  misure  necessarie  per  il
controllo dell'utilizzazione dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Delle operazioni di ricognizione eseguite viene redatto processo
verbale   in   doppio   originale,   da   sottoscriversi   anche  dal
rappresentante  della  ditta,  uno  dei   quali   viene   consegnato,
unitamente    al   primo   esemplare   della   denuncia   debitamente
protocollato, al rappresentante medesimo, che puo' cosi' dare  inizio
all'attivita'  dell'opificio, mentre il secondo viene conservato agli
atti insieme al secondo esemplare della denuncia.
  5. Le modifiche  che  si  intendessero  apportare  alla  situazione
risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente
autorizzate dall'UTF.
  6. Le ditte utilizzatrici sono obbligate alla tenuta di un apposito
registro  di  carico  e  scarico,  nel  quale devono essere annotate,
giornalmente e per ciascun  prodotto,  nella  parte  del  carico,  le
quantita'   ricevute  con  l'indicazione  della  ditta  fornitrice  e
relativa ubicazione  e,  nella  parte  dello  scarico,  le  quantita'
impiegate  ed i quantitativi di prodotti ottenuti dalla lavorazione o
gli altri parametri indicativi dell'impiego, di cui al comma 3.
  7. Alla fine  di  ogni  mese  deve  essere  annotata  sullo  stesso
registro la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza
fra  le  quantita'  ricevute,  quelle  impiegate  ed  i  quantitativi
mancanti per cali o dispersioni nel mese, aumentata  della  eventuale
rimanenza esistente alla fine del mese precedente.
  8.  Le  ditte che hanno dichiarato un consumo annuo complessivo dei
prodotti di cui all'art. 6 non superiore ai 2.000 litri effettuano lo
scarico di cui al comma 6 con cadenza mensile anziche' giornaliera.
  9. La disciplina di cui al presente articolo non  si  applica  alle
amministrazioni  dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche'
ai laboratori d'analisi.