Art. 10. Impiego di prodotti non denaturati 1. Chiunque intenda utilizzare i prodotti di cui all'art. 6 non denaturati ne' condizionati ai sensi dell'art. 9, comma 5, deve denunciare la propria attivita' all'UTF competente per territorio, almeno trenta giorni prima della data d'inizio dell'attivita' medesima. 2. La denuncia, compilata in duplice esemplare e contenente i dati per l'identificazione della ditta e della ubicazione delll'impianto di cui all'art. 3, comma 2, deve essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'impianto e le tabelle di taratura dei serbatoi destinati alla custodia dei prodotti, riportante le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del sopracitato comma 2; la denuncia deve pure riportare l'attestazione dell'utilizzatore, pure prevista nel medesimo comma. 3. L'UTF, ricevuta la denuncia, la allibra in apposito registro degli "Utilizzatori di oli minerali non soggetti ad accisa", procede ad una ricognizione dell'opificio, identifica, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali puo' effettuarsi il riscontro della regolarita' dell'impiego e prescrive le misure necessarie per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti di cui al comma 1. 4. Delle operazioni di ricognizione eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali viene consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, che puo' cosi' dare inizio all'attivita' dell'opificio, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme al secondo esemplare della denuncia. 5. Le modifiche che si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF. 6. Le ditte utilizzatrici sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantita' ricevute con l'indicazione della ditta fornitrice e relativa ubicazione e, nella parte dello scarico, le quantita' impiegate ed i quantitativi di prodotti ottenuti dalla lavorazione o gli altri parametri indicativi dell'impiego, di cui al comma 3. 7. Alla fine di ogni mese deve essere annotata sullo stesso registro la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza fra le quantita' ricevute, quelle impiegate ed i quantitativi mancanti per cali o dispersioni nel mese, aumentata della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente. 8. Le ditte che hanno dichiarato un consumo annuo complessivo dei prodotti di cui all'art. 6 non superiore ai 2.000 litri effettuano lo scarico di cui al comma 6 con cadenza mensile anziche' giornaliera. 9. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' ai laboratori d'analisi.