Art. 11. Circolazione 1. I prodotti di cui all'art. 6, quando destinati a soggetti obbligati, ai sensi del presente decreto, alla tenuta del registro di carico e scarico, devono circolare con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, emessa da una distinta serie speciale. Negli altri casi la circolazione e' effettuata con l'osservanza della normativa prevista per i beni viaggianti. In ogni caso la bolla puo' essere utilizzata anche per altre merci oggetto del medesimo trasporto. 2. Sulla bolla di accompagnamento dei prodotti provenienti da Paesi terzi, trasferiti dalla dogana alle ditte esercenti il commercio o alle ditte utilizzatrici, deve essere fatto riferimento alla bolletta d'importazione. 3. Sui documenti fiscali e commerciali deve essere apposta l'annotazione, mediante timbro a umido od altri sistemi di scritturazione o di riproduzione, che trattasi di prodotto di cui e' vietato l'impiego come carburante o come combustibile e, per i prodotti di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge, anche nella lubrificazione meccanica. 4. I prodotti provenienti dagli altri Paesi comunitari circolano con la scorta della eventuale documentazione fiscale o commerciale prevista dai suddetti Stati, ed in base alla medesima sono assunti in carico dai destinatari. I prodotti trasferiti negli altri Stati membri sono scortati da documenti commerciali da cui risulti la destinazione o, se richiesto da tali Stati, dal documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo; in tale ultimo caso il mittente deve essere in possesso del codice d'accisa. 5. I solventi e diluenti composti per vernici, fabbricati con l'impiego dei prodotti di cui agli articoli 1 e 6, sono soggetti per quanto concerne la circolazione, la commercializzazione e l'impiego alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento. La predetta disciplina non si applica qualora i suddetti prodotti siano condizionati secondo l'art. 9, comma 5, oppure quando contengano un cloroderivato distillante nel loro medesimo intervallo di distillazione, con un contenuto in cloro tale da conferire a tutto il prodotto un tenore di cloro non inferiore al 4% in peso, ovvero un acetato, nella percentuale in peso di almeno il 10% od altra sostanza ritenuta idonea dall'amministrazione finanziaria.