Art. 11.
                            Circolazione
  1. I prodotti di  cui  all'art.  6,  quando  destinati  a  soggetti
obbligati, ai sensi del presente decreto, alla tenuta del registro di
carico  e  scarico,  devono  circolare  con  la scorta della bolla di
accompagnamento dei beni viaggianti, emessa  da  una  distinta  serie
speciale.   Negli  altri  casi  la  circolazione  e'  effettuata  con
l'osservanza della normativa prevista per i beni viaggianti. In  ogni
caso  la  bolla  puo' essere utilizzata anche per altre merci oggetto
del medesimo trasporto.
  2. Sulla bolla di accompagnamento dei prodotti provenienti da Paesi
terzi, trasferiti dalla dogana alle ditte esercenti  il  commercio  o
alle ditte utilizzatrici, deve essere fatto riferimento alla bolletta
d'importazione.
  3.   Sui  documenti  fiscali  e  commerciali  deve  essere  apposta
l'annotazione,  mediante  timbro  a  umido  od   altri   sistemi   di
scritturazione  o di riproduzione, che trattasi di prodotto di cui e'
vietato l'impiego come  carburante  o  come  combustibile  e,  per  i
prodotti  di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge, anche nella
lubrificazione meccanica.
  4. I prodotti provenienti dagli altri  Paesi  comunitari  circolano
con  la  scorta  della eventuale documentazione fiscale o commerciale
prevista dai suddetti Stati, ed in base alla medesima sono assunti in
carico dai destinatari.   I prodotti  trasferiti  negli  altri  Stati
membri  sono  scortati  da  documenti  commerciali  da cui risulti la
destinazione  o,  se  richiesto  da  tali  Stati,  dal  documento  di
accompagnamento comunitario in regime sospensivo; in tale ultimo caso
il mittente deve essere in possesso del codice d'accisa.
  5.  I  solventi  e  diluenti  composti  per vernici, fabbricati con
l'impiego dei prodotti di cui agli articoli 1 e 6, sono soggetti  per
quanto  concerne  la circolazione, la commercializzazione e l'impiego
alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e  12  del  presente
regolamento. La predetta disciplina non si applica qualora i suddetti
prodotti  siano condizionati secondo l'art. 9, comma 5, oppure quando
contengano un cloroderivato distillante nel loro medesimo  intervallo
di distillazione, con un contenuto in cloro tale da conferire a tutto
il prodotto un tenore di cloro non inferiore al 4% in peso, ovvero un
acetato, nella percentuale in peso di almeno il 10% od altra sostanza
ritenuta idonea dall'amministrazione finanziaria.