Art. 12.
                       Modalita' di fornitura
  1. La fornitura  da  impianti  o  depositi  nazionali  ai  soggetti
obbligati  alla tenuta del registro di carico e scarico, dei prodotti
di cui all'art. 6, non denaturati, e' subordinata alla presentazione,
da parte dell'utilizzatore, di  dichiarazione  attestante  l'avvenuto
espletamento  delle  procedure di cui all'art. 10; tale dichiarazione
deve essere allibrata a  cura  della  ditta  fornitrice  in  apposito
registro, al quale essa viene allegata. Per i prodotti provenienti da
Paesi  terzi,  che  non transitino per depositi doganali, la predetta
dichiarazione deve essere presentata alla competente dogana.