Art. 12. Modalita' di fornitura 1. La fornitura da impianti o depositi nazionali ai soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, dei prodotti di cui all'art. 6, non denaturati, e' subordinata alla presentazione, da parte dell'utilizzatore, di dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'art. 10; tale dichiarazione deve essere allibrata a cura della ditta fornitrice in apposito registro, al quale essa viene allegata. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, che non transitino per depositi doganali, la predetta dichiarazione deve essere presentata alla competente dogana.