Art. 13.
                   Semplificazione delle procedure
  1. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, ed agli articoli  9,
10, 11 e 12 non si applicano agli oli di creosoto di cui al codice NC
2707  91 00, agli oli greggi di cui al codice NC 2707 99, all'etilene
di cui al codice NC 2901 21 00, al propilene di cui al codice NC 2901
22 00, al butadiene di cui  al  codice  NC  2901  24  00  nonche'  ai
prodotti di cui alle lettere a), e), f), g) ed m) dell'art. 17, comma
2,  del decreto-legge. I quantitativi dei suddetti prodotti non fanno
cumulo  con  quelli  degli  altri  prodotti  dell'art.  6   ai   fini
dell'applicazione dell'art. 9, comma 4 e dell'art. 10 comma 8.