Art. 14. Disposizioni varie 1. Qualora la fabbricazione, la commercializzazione o l'impiego dei prodotti di cui agli articoli 1 e 6 avvengano in depositi fiscali, sono seguite, se non viene diversamente stabilito, le modalita' previste per tali tipi d'impianti. 2. I riferimenti ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC), effettuati nel presente regolamento, corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992. 3. Entro i periodi, antecedenti la prevista data d'inizio dell'attivita' degli impianti, indicati nel presente regolamento, gli UTF espletano tutti gli adempimenti occorrenti per rendere possibile il suddetto avviamento. Tali periodi possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attivita' e' stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF. 4. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli impieghi di gas metano per usi esenti. 5. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze.