Art. 14.
                         Disposizioni varie
  1. Qualora la fabbricazione, la commercializzazione o l'impiego dei
prodotti di cui agli articoli 1 e 6 avvengano  in  depositi  fiscali,
sono  seguite,  se  non  viene  diversamente  stabilito, le modalita'
previste per tali tipi d'impianti.
  2. I riferimenti  ai  capitoli  ed  ai  codici  della  nomenclatura
combinata  delle  merci  (NC),  effettuati  nel presente regolamento,
corrispondono a quelli  della  versione  vigente  alla  data  del  19
ottobre 1992.
  3.   Entro   i  periodi,  antecedenti  la  prevista  data  d'inizio
dell'attivita' degli impianti, indicati nel presente regolamento, gli
UTF espletano tutti gli adempimenti occorrenti per rendere  possibile
il  suddetto avviamento. Tali periodi possono essere superati solo se
la ditta non ha fornito  le  indicazioni  prescritte  e  se  l'inizio
dell'attivita'  e'  stata  subordinata  all'attuazione di determinate
prescrizioni da parte dell'UTF.
  4. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli
impieghi di gas metano per usi esenti.
  5. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione
finanziaria sono espletati dagli organi  centrali  e  periferici  del
dipartimento  delle  dogane  e  delle  imposte  indirette, secondo le
rispettive competenze.