Art. 15.
             Scritturazione e conservazione dei registri
  1. I registri  previsti  dal  presente  regolamento  devono  essere
approntati  dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso,
alla  vidimazione  dell'UTF  competente  per  territorio.  Alla  fine
dell'esercizio  finanziario  i  registri  debbono  essere chiusi e le
giacenze finali  debbono  essere  riportate  sui  registri  dell'anno
successivo.  E' fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e
la documentazione di accompagnamento per  i  cinque  anni  successivi
alla chiusura dell'esercizio finanziario.
  2.  I  registri  possono  essere  costituiti  da  schede o da fogli
mobili, numerati progressivamente,  oppure  predisposti  in  modelli,
idonei   alla   scritturazione   mediante  procedure  informatizzate,
preventivamente approvati dal competente UTF.
  3. I registri ed  i  documenti  di  accompagnamento  devono  essere
scritturati  senza  correzioni  o  raschiature;  le parole e i numeri
errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo
da restare leggibili; le annotazioni esatte devono  essere  riportate
in corrispondenza.
  4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al comma 3, si
considera  irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra
la giacenza contabile e quella effettiva  superi  i  limiti  previsti
dalla normativa doganale.