Art. 16. Vigilanza e penalita' 1. L'UTF ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commerciano od utilizzano i prodotti di cui al presente decreto per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari. 2. Sui cali di prodotti esenti non denaturati riscontrati presso i depositi intermedi di cui all'art. 2, comma 5 e presso gli opifici d'impiego agevolato di cui all'art. 2 in misura superiore alle tolleranze previste dall'art. 5 del decreto-legge od ai parametri d'impiego preventivamente accertati e sulle quantita' di prodotti mancanti che non risultino impiegate nell'uso esente e' dovuta l'accisa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge, salvo l'applicazione delle previste penalita' nel caso in cui il fatto costituisca reato. 3. Per i cali e le eccedenze di prodotti denaturati di cui all'art. 1 riscontrati presso i depositi intermedi di cui all'art. 2, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474. Se i cali dei suddetti prodotti si verificano in un deposito fiscale, si applicano, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge, le disposizioni previste dalla normativa doganale. 4. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altre specifiche normative, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e' punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 32, comma 3, del decreto-legge.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 18, comma 1, del D.L. n. 331/1993 e' il seguente: "1. Ferme restando le disposizioni conenute nell'art. 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche: a) quando si verificano i casi previsti nell'art. 17, commi 2 e 3; b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione". - Il testo dell'art. 16 del D.L. n. 271/1957, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1957, e' il seguente: "Art. 16. - Negli inventari degli oli minerali denaturati, eseguiti presso i depositi ed i sub-depositi, e' ammessa una differenza per evaporazione, calo o dispersione, tra le giacenze reali e le rimanenze contabili, non superiori alla misura percentuale semestrale dell'1%, riferita al peso degli oli introdotti nei depositi e sub-depositi, sempre che la deficienza sussista effettivamente. Nella determinazione del calo concorre la rimanenza accertata all'inventario precedente; non si tiene invece conto di quelle partite che, per essere state assunte in carico e contemporaneamente scaricate, non abbiano subito una sosta effettiva nel deposito o nel sub-deposito. Se la deficienza di cui al primo comma supera il calo di tolleranza in esso stabilito, ma non l'1% oltre il calo, l'esercente e' tenuto a corrispodere l'imposta di fabbricazione sulla quantita' che oltrepassa il calo suddetto. Se la deficienza riscontrata eccede l'1% oltre il calo, l'esercente e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa fino a lire un milione (*). Se la deficienza e' superiore al 10% la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni oltre la multa. Qualora si rinvengano eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore e' punito con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantita' eccedenti accertate. Se le eccedenze sono superiori al 10% la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni oltre la multa. Le eccedenze sono assunte in carico nel registro in dotazione dell'esercente. Indipendentemente dall'applicazione delle pene indicate ai commi precedenti per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi agevolati, il gestore che non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, e' punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 300.000 (**). Le disposizioni dei commi quarto e nono sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 26 del codice penale". - Il testo dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993 e' il seguente: "3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale". - Il testo dell'art. 32, comma 3, del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993 e' il seguente: "3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per violazioni che costituiscono reato, per le irregolarita' ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria da L. 500.000 a lire 3 milioni". ------------ (*) Ora depenalizzata dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562, ed elevata fino a lire cinque milioni dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (**) Ora depenalizzata a sanzione amministrativa dall'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed elevata fra un minimo di L. 300.000 ed un massimo di L. 1.800.000 dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.