Art. 16.
                        Vigilanza e penalita'
  1. L'UTF ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri presso le
ditte che producono, commerciano od utilizzano i prodotti di  cui  al
presente decreto per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.
  2.  Sui cali di prodotti esenti non denaturati riscontrati presso i
depositi intermedi di cui all'art. 2, comma 5 e  presso  gli  opifici
d'impiego  agevolato  di  cui  all'art.  2  in  misura superiore alle
tolleranze previste dall'art. 5 del  decreto-legge  od  ai  parametri
d'impiego  preventivamente  accertati  e  sulle quantita' di prodotti
mancanti che  non  risultino  impiegate  nell'uso  esente  e'  dovuta
l'accisa,   ai   sensi   dell'art.  18,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge, salvo l'applicazione delle previste penalita' nel caso
in cui il fatto costituisca reato.
  3. Per i cali e le eccedenze di prodotti denaturati di cui all'art.
1 riscontrati presso i depositi intermedi di cui all'art. 2, comma 5,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del  decreto-legge  5
maggio  1957,  n.  271,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 1957, n. 474. Se i cali dei suddetti prodotti si verificano in
un deposito fiscale, si applicano, in attuazione dell'art.  5,  comma
3,  del  decreto-legge,  le  disposizioni  previste  dalla  normativa
doganale.
  4.  Indipendentemente  dall'esercizio  dell'azione  penale  per  le
violazioni  che  costituiscono  reato,  qualora non siano applicabili
sanzioni previste da altre specifiche normative, l'inosservanza delle
disposizioni  del  presente  regolamento  e'  punita  con   la   pena
pecuniaria prevista dall'art. 32, comma 3, del decreto-legge.
 
          Note all'art. 16:
             -  Il  testo dell'art. 18, comma 1, del D.L. n. 331/1993
          e' il seguente:
             "1. Ferme restando le disposizioni conenute nell'art. 2,
          l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:
               a) quando si verificano i casi previsti nell'art.  17,
          commi 2 e 3;
               b)  quando  viene accertato che non si sono verificate
          le condizioni di consumo previste per poter beneficiare  di
          un'aliquota ridotta o di una esenzione".
             -   Il   testo   dell'art.  16  del  D.L.  n.  271/1957,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1957,  e'
          il seguente:
             "Art.   16.   -   Negli  inventari  degli  oli  minerali
          denaturati, eseguiti presso i depositi ed  i  sub-depositi,
          e'   ammessa   una  differenza  per  evaporazione,  calo  o
          dispersione,  tra  le  giacenze  reali   e   le   rimanenze
          contabili, non superiori alla misura percentuale semestrale
          dell'1%, riferita al peso degli oli introdotti nei depositi
          e   sub-depositi,   sempre   che   la  deficienza  sussista
          effettivamente.
             Nella  determinazione  del  calo  concorre  la rimanenza
          accertata all'inventario precedente; non  si  tiene  invece
          conto  di  quelle  partite che, per essere state assunte in
          carico e contemporaneamente scaricate, non  abbiano  subito
          una sosta effettiva nel deposito o nel sub-deposito.
             Se la deficienza di cui al primo comma supera il calo di
          tolleranza  in  esso  stabilito, ma non l'1% oltre il calo,
          l'esercente  e'  tenuto   a   corrispodere   l'imposta   di
          fabbricazione   sulla  quantita'  che  oltrepassa  il  calo
          suddetto.
             Se la deficienza riscontrata eccede l'1% oltre il  calo,
          l'esercente  e'  punito,  indipendentemente  dal  pagamento
          dell'imposta evasa, con la multa fino  a  lire  un  milione
          (*).
             Se  la  deficienza  e' superiore al 10% la pena e' della
          reclusione da sei mesi a tre anni oltre la multa.
             Qualora  si  rinvengano  eccedenze  in  confronto  delle
          risultanze  del registro di carico e scarico o comunque non
          giustificate da regolari  certificati  di  provenienza,  il
          gestore  e'  punito  con la multa non minore del doppio ne'
          maggiore del decuplo dell'imposta  dovuta  sulle  quantita'
          eccedenti accertate.
             Se  le  eccedenze sono superiori al 10% la pena e' della
          reclusione da sei mesi a tre anni oltre la multa.
             Le eccedenze sono assunte  in  carico  nel  registro  in
          dotazione dell'esercente.
             Indipendentemente  dall'applicazione delle pene indicate
          ai commi precedenti per la  giacenza  non  giustificata  di
          prodotti  petroliferi agevolati, il gestore che non tenga o
          tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di
          carico e scarico, e' punito con l'ammenda da L. 50.000 a L.
          300.000 (**).
             Le disposizioni dei commi quarto e nono  sono  stabilite
          rispettivamente  in deroga agli articoli 24 e 26 del codice
          penale".
             - Il testo dell'art. 5, comma 3, del D.L.  n.  331/1993,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 427/1993 e'
          il seguente:
             "3. Per i  cali  naturali  e  tecnici  si  applicano  le
          disposizioni previste dalla normativa doganale".
             -  Il testo dell'art. 32, comma 3, del D.L. n. 331/1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n.  427/1993  e'
          il seguente:
             "3.  Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale
          per   violazioni   che   costituiscono   reato,   per    le
          irregolarita'  ed  infrazioni  alla disciplina stabilita ai
          sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria  da
          L. 500.000 a lire 3 milioni".
          ------------
             (*)   Ora  depenalizzata  dall'art.  2  della  legge  28
          dicembre 1993, n.   562, ed  elevata  fino  a  lire  cinque
          milioni dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
             (**)   Ora   depenalizzata   a  sanzione  amministrativa
          dall'art. 39 della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ed
          elevata  fra  un  minimo di L.  300.000 ed un massimo di L.
          1.800.000 dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989,  n.  332,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 novembre
          1989, n. 384.