Art. 17.
                         Periodo transitorio
  1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore  del  presente
regolamento,   sono   stati   autorizzati  dagli  UTF  a  produrre  e
commercializzare i prodotti di cui all'art. 17, commi 1 e 2,  nonche'
all'art.  30, comma 6, del decreto-legge, o ad approvvigionarsene per
utilizzarli negli usi previsti dagli articoli  1  e  6  del  presente
regolamento,  si  adeguano alle disposizioni del regolamento medesimo
entro 180 giorni dalla  suddetta  data,  integrando  a  tal  fine  la
documentazione  gia'  presentata.  Eventuali giacenze di prodotti non
denaturati detenute dai suddetti operatori,  diversi  dai  depositari
autorizzati,  possono  essere  smaltite  fino  ad  esaurimento  delle
stesse.
  2. Gli operatori, in possesso delle autorizzazioni o concessioni di
cui al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella
legge 8  febbraio  1934,  n.  363,  e  successive  modificazioni,  se
previste,  che  abbiano  presentato  istanza  per  l'esercizio  delle
attivita' contemplate nel presente decreto,  in  corso  d'istruttoria
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento, e che
presentino le prescritte denunce  entro  180  giorni  dalla  suddetta
data,  possono  iniziare  immediatamente la propria attivita', previo
rilascio,  da  parte  dell'UTF,   di   certificazione   di   avvenuta
presentazione  della  denuncia,  vidimazione del registro di carico e
scarico e  comunicazione,  ove  occorra,  del  codice  d'accisa,  con
riserva  di  procedere,  entro  i  termini stabiliti, alle prescritte
incombenze.
  3. In luogo dei documenti di accompagnamento  di  cui  all'art.  2,
comma  4,  all'art. 4, comma 2, ed all'art. 11, comma 1, del presente
regolamento e' consentito l'impiego, fino ad esaurimento, e  comunque
per  non  oltre  un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, rispettivamente, delle bollette mod. H-ter 16 e  16-bis,
color  rosa,  H-ter  18,  H-ter 19 e H-ter 16 e 16-bis, color cenere,
munite, secondo i casi, della stampigliatura  "Vale  quale  documento
previsto  dall'art.  2, comma 4, (oppure dall'art. 4, comma 2, oppure
dall'art. 11, comma 1,) del decreto ministeriale 17 maggio 1995".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 17 maggio 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1995
 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 168