Art. 2.
                   Impiego di prodotti denaturati
  1.  I seguenti prodotti petroliferi possono essere utilizzati negli
impieghi  di  cui  all'art. 1 denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni
100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:
    a)  benzina:  1.000  grammi  di  tricloroetilene, 1.000 grammi di
percloroetilene e 3 grammi di tracciante RS;
    b) petrolio: 2.000 grammi di ortodiclorobenzene e
3 grammi di tracciante RS;
    c) gasolio: 2.000 grammi di cloroparaffina con contenuto in cloro
non inferiore al 45 per cento in peso e
3 grammi di tracciante RS;
    d) gpl: 1.000 grammi di clorodifluorometano HCFC-22.
  2. Per motivi tecnici riconosciuti dall'amministrazione finanziaria
possono  essere utilizzate formule di denaturazione diverse da quelle
previste   nel   comma  1,  da  portare  a  conoscenza  degli  organi
dell'amministrazione medesima incaricati dei controlli.
  3.  Le  denaturazioni  di cui al comma 1 possono essere effettuate,
con   l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  dall'amministrazione
finanziaria, presso i depositi fiscali o doganali o presso i depositi
di  cui  al  comma  5  mentre quelle di cui al comma 2 possono essere
effettuate  anche  presso  gli  utilizzatori,  che in tal caso devono
assumere la qualita' di operatori registrati.
  4.  I  prodotti  di  provenienza  comunitaria  possono pervenire in
territorio  nazionale  gia'  denaturati  secondo le formule di cui ai
commi  1  e  2,  con  la  scorta  del  documento  di  accompagnamento
comunitario semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della
Commissione  del  17  dicembre  1992,  oppure  della  eventuale altra
documentazione   prevista   dal   Paese  membro  di  provenienza.  La
circolazione  interna  dei prodotti denaturati deve essere effettuata
con  la  scorta del suddetto documento di accompagnamento comunitario
semplificato,  munito di stampigliatura con la dicitura "circolazione
interna".  Il documento per la circolazione interna non e' prescritto
per  i  prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati
dai  medesimi,  in quantitativi complessivamente non superiori ai 100
litri.
  5. I prodotti denaturati di cui al comma 1 possono essere custoditi
anche  in  appositi  depositi  commerciali  di oli minerali, definiti
"intermedi",  che possono essere anche costituiti da distinti reparti
di depositi commerciali di prodotti ad imposta assolta. L'istituzione
dei suddetti depositi e' subordinata alla presentazione al competente
ufficio  tecnico  di  finanza,  in appresso identificato con la sigla
"UTF",  almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio dell'attivita', di
apposita  denuncia,  redatta  secondo  i criteri previsti all'art. 3,
comma 2, nonche' alla verifica secondo le modalita' previste ai commi
3  e  4  del  medesimo  articolo  ed  alla prestazione della cauzione
prevista  dall'art.  7  del  decreto-legge  5  maggio  1957,  n. 271,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 2 luglio 1957, n. 474,
salvo il caso previsto al comma 2 dello stesso art. 7.
  Effettuata  la  verifica,  l'UTF  rilascia  la licenza di esercizio
prevista  dall'art.  3 del sopracitato provvedimento legislativo. Non
sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercenti la
vendita    al    dettaglio    che   custodiscono,   in   quantitativi
complessivamente   non  superiori  ai  500  chilogrammi,  i  prodotti
denaturati e quelli condizionati di cui al comma 6.
  6.  Nei  depositi  "intermedi"  di  cui  al  comma  5  puo'  essere
autorizzata  l'effettuazione  delle  denaturazioni di cui al comma 3,
sempreche'  tali  impianti  siano  dotati delle attrezzature tecniche
necessarie  ad  assicurare  la regolarita' della suddetta operazione,
che deve essere eseguita al momento dell'introduzione in deposito del
prodotto  da  denaturare.  Nei suddetti impianti puo' essere altresi'
effettuato  il  condizionamento  dei  prodotti di cui all'art. 1, non
denaturati,  in  recipienti  sigillati, della capacita' massima di un
litro,  muniti  di etichetta contenente le indicazioni previste dalla
normativa   sugli   imballaggi   preconfezionati;   i   prodotti   da
condizionare  devono  essere  custoditi  solo in appositi serbatoi di
alimentazione  degli impianti di confezionamento. L'utilizzazione dei
prodotti  come  sopra condizionati non e' soggetta alla disciplina di
cui  all'art.  3. Il suddetto limite di capacita' puo' essere elevato
per   quei  prodotti  che,  per  particolari  caratteristiche  o  per
l'elevato  prezzo  di  vendita,  non si prestino ad essere utilizzati
negli usi soggetti a tassazione. Per essere autorizzati ad effettuare
le  predette  operazioni  di  denaturazione  o condizionamento, nella
denuncia  devono  essere  indicate  le caratteristiche tecniche delle
attrezzature  utilizzate  per tali operazioni e deve essere contenuta
la   richiesta   di   riconoscimento   della  qualita'  di  operatore
registrato.
  7.  Il  condizionamento  di  cui  al comma 6 puo' essere effettuato
anche  presso i depositi fiscali o doganali e presso impianti ubicati
all'estero.  La  circolazione dei prodotti come sopra condizionati e'
effettuata, fatta salva la normativa vigente in caso di trasferimenti
intracomunitari, con l'osservanza della normativa relativa alla bolla
di accompagnamento dei beni viaggianti.
  8.   Chiunque   sottopone   i  prodotti  di  cui  all'art.  1  alla
denaturazione  od al condizionamento di cui al comma 6 deve tenere un
registro  di  carico  e  scarico,  nel  quale devono essere riportati
giornalmente,  dalla  parte  del  carico,  i quantitativi di prodotto
destinati alla denaturazione od al condizionamento, con l'indicazione
dei  relativi  documenti  di  accompagnamento,  e,  dalla parte dello
scarico,  le  singole  partite  sottoposte  alle suddette operazioni.
Analogo   registro   deve  essere  tenuto,  presso  gli  impianti  di
denaturazione  o condizionamento e presso i depositi "intermedi", per
la   contabilizzazione   dei   prodotti  denaturati  o  condizionati,
riportando  al  carico le partite denaturate o condizionate in loco o
pervenute dall'esterno, con l'indicazione, in tal caso, dei documenti
di  accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, le singole partite
estratte, con l'indicazione dei documenti di accompagnamento emessi.
  9.  L'estrazione  delle  partite  dei  prodotti  di cui all'art. 1,
denaturati  o  non,  dai  depositi  fiscali o doganali, e' effettuata
secondo  modalita'  stabilite  dall'amministrazione  finanziaria;  la
misurazione  delle  partite  estratte  dai depositi "intermedi" viene
effettuata  utilizzando  gli  strumenti previsti dalle norme metriche
vigenti in materia.
  10.  Gli utilizzatori dei prodotti denaturati ai sensi del comma 1,
che  non  siano esercenti di deposito soggetto alla disciplina di cui
al   decreto-legge   5   maggio   1957,   n.   271,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  luglio 1957, e successive modifiche,
sono  tenuti  alla  custodia dei documenti di accompagnamento, per il
medesimo  periodo  di  tempo previsto per le bolle di accompagnamento
dei beni viaggianti. Della ricezione, da parte degli utilizzatori, di
ogni  singola  partita  di  prodotto  denaturato proveniente da Paesi
comunitari,  deve  essere data preventiva comunicazione al competente
UTF.
 
          Note all'art. 2:
             - Il regolamento CEE n. 3649/92 della Commissione del 17
          dicembre  1992 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 369 del 18 dicembre 1992.
             - L'art. 7 del D.L. 5 maggio 1957, n.  271,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  2  luglio  1957,  n. 474
          (Disposizioni per la prevenzione e repressione delle  frodi
          nel settore degli oli minerali) e' il seguente:
             "Art. 7. - Gli esercenti dei depositi e dei sub-depositi
          di  oli  minerali  denaturati  devono  dare  cauzione nella
          misura del 40% dell'imposta di fabbricazione  prevista  per
          l'uso  piu'  tassato  sulla  quantita'  massima  di ciascun
          prodotto che puo' essere immesso in serbatoio  o  custodito
          in fusti.
             L'Amministrazione  finanziaria  ha  facolta' di esentare
          dall'obbligo della  prestazione  della  cauzione  le  ditte
          esercenti  l'industria  della fabbricazione od il commercio
          di prodotti  petroliferi,  di  notoria  solidita',  per  la
          gestione diretta o indiretta dei depositi o sub-depositi di
          cui  al  comma  precedente,  purche'  esse  si  impegnino a
          rispondere di ogni  eventuale  obbligo  ad  esse  derivante
          dall'esercizio dei depositi stessi".