Art. 2. Impiego di prodotti denaturati 1. I seguenti prodotti petroliferi possono essere utilizzati negli impieghi di cui all'art. 1 denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze: a) benzina: 1.000 grammi di tricloroetilene, 1.000 grammi di percloroetilene e 3 grammi di tracciante RS; b) petrolio: 2.000 grammi di ortodiclorobenzene e 3 grammi di tracciante RS; c) gasolio: 2.000 grammi di cloroparaffina con contenuto in cloro non inferiore al 45 per cento in peso e 3 grammi di tracciante RS; d) gpl: 1.000 grammi di clorodifluorometano HCFC-22. 2. Per motivi tecnici riconosciuti dall'amministrazione finanziaria possono essere utilizzate formule di denaturazione diverse da quelle previste nel comma 1, da portare a conoscenza degli organi dell'amministrazione medesima incaricati dei controlli. 3. Le denaturazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate, con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso i depositi fiscali o doganali o presso i depositi di cui al comma 5 mentre quelle di cui al comma 2 possono essere effettuate anche presso gli utilizzatori, che in tal caso devono assumere la qualita' di operatori registrati. 4. I prodotti di provenienza comunitaria possono pervenire in territorio nazionale gia' denaturati secondo le formule di cui ai commi 1 e 2, con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, oppure della eventuale altra documentazione prevista dal Paese membro di provenienza. La circolazione interna dei prodotti denaturati deve essere effettuata con la scorta del suddetto documento di accompagnamento comunitario semplificato, munito di stampigliatura con la dicitura "circolazione interna". Il documento per la circolazione interna non e' prescritto per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, in quantitativi complessivamente non superiori ai 100 litri. 5. I prodotti denaturati di cui al comma 1 possono essere custoditi anche in appositi depositi commerciali di oli minerali, definiti "intermedi", che possono essere anche costituiti da distinti reparti di depositi commerciali di prodotti ad imposta assolta. L'istituzione dei suddetti depositi e' subordinata alla presentazione al competente ufficio tecnico di finanza, in appresso identificato con la sigla "UTF", almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita', di apposita denuncia, redatta secondo i criteri previsti all'art. 3, comma 2, nonche' alla verifica secondo le modalita' previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo ed alla prestazione della cauzione prevista dall'art. 7 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, salvo il caso previsto al comma 2 dello stesso art. 7. Effettuata la verifica, l'UTF rilascia la licenza di esercizio prevista dall'art. 3 del sopracitato provvedimento legislativo. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercenti la vendita al dettaglio che custodiscono, in quantitativi complessivamente non superiori ai 500 chilogrammi, i prodotti denaturati e quelli condizionati di cui al comma 6. 6. Nei depositi "intermedi" di cui al comma 5 puo' essere autorizzata l'effettuazione delle denaturazioni di cui al comma 3, sempreche' tali impianti siano dotati delle attrezzature tecniche necessarie ad assicurare la regolarita' della suddetta operazione, che deve essere eseguita al momento dell'introduzione in deposito del prodotto da denaturare. Nei suddetti impianti puo' essere altresi' effettuato il condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, non denaturati, in recipienti sigillati, della capacita' massima di un litro, muniti di etichetta contenente le indicazioni previste dalla normativa sugli imballaggi preconfezionati; i prodotti da condizionare devono essere custoditi solo in appositi serbatoi di alimentazione degli impianti di confezionamento. L'utilizzazione dei prodotti come sopra condizionati non e' soggetta alla disciplina di cui all'art. 3. Il suddetto limite di capacita' puo' essere elevato per quei prodotti che, per particolari caratteristiche o per l'elevato prezzo di vendita, non si prestino ad essere utilizzati negli usi soggetti a tassazione. Per essere autorizzati ad effettuare le predette operazioni di denaturazione o condizionamento, nella denuncia devono essere indicate le caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate per tali operazioni e deve essere contenuta la richiesta di riconoscimento della qualita' di operatore registrato. 7. Il condizionamento di cui al comma 6 puo' essere effettuato anche presso i depositi fiscali o doganali e presso impianti ubicati all'estero. La circolazione dei prodotti come sopra condizionati e' effettuata, fatta salva la normativa vigente in caso di trasferimenti intracomunitari, con l'osservanza della normativa relativa alla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti. 8. Chiunque sottopone i prodotti di cui all'art. 1 alla denaturazione od al condizionamento di cui al comma 6 deve tenere un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati giornalmente, dalla parte del carico, i quantitativi di prodotto destinati alla denaturazione od al condizionamento, con l'indicazione dei relativi documenti di accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, le singole partite sottoposte alle suddette operazioni. Analogo registro deve essere tenuto, presso gli impianti di denaturazione o condizionamento e presso i depositi "intermedi", per la contabilizzazione dei prodotti denaturati o condizionati, riportando al carico le partite denaturate o condizionate in loco o pervenute dall'esterno, con l'indicazione, in tal caso, dei documenti di accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, le singole partite estratte, con l'indicazione dei documenti di accompagnamento emessi. 9. L'estrazione delle partite dei prodotti di cui all'art. 1, denaturati o non, dai depositi fiscali o doganali, e' effettuata secondo modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria; la misurazione delle partite estratte dai depositi "intermedi" viene effettuata utilizzando gli strumenti previsti dalle norme metriche vigenti in materia. 10. Gli utilizzatori dei prodotti denaturati ai sensi del comma 1, che non siano esercenti di deposito soggetto alla disciplina di cui al decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, e successive modifiche, sono tenuti alla custodia dei documenti di accompagnamento, per il medesimo periodo di tempo previsto per le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti. Della ricezione, da parte degli utilizzatori, di ogni singola partita di prodotto denaturato proveniente da Paesi comunitari, deve essere data preventiva comunicazione al competente UTF.
Note all'art. 2: - Il regolamento CEE n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 369 del 18 dicembre 1992. - L'art. 7 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 (Disposizioni per la prevenzione e repressione delle frodi nel settore degli oli minerali) e' il seguente: "Art. 7. - Gli esercenti dei depositi e dei sub-depositi di oli minerali denaturati devono dare cauzione nella misura del 40% dell'imposta di fabbricazione prevista per l'uso piu' tassato sulla quantita' massima di ciascun prodotto che puo' essere immesso in serbatoio o custodito in fusti. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione le ditte esercenti l'industria della fabbricazione od il commercio di prodotti petroliferi, di notoria solidita', per la gestione diretta o indiretta dei depositi o sub-depositi di cui al comma precedente, purche' esse si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi stessi".