Art. 3. Impiego di prodotti non denaturati 1. Chiunque intende utilizzare negli impieghi di cui all'art. 1 i prodotti petroliferi indicati all'art. 17, comma 1, del decreto-legge, non denaturati, deve farne preventiva denuncia all'UTF competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego. 2. La denuncia deve essere compilata in duplice esemplare e deve contenere la denominazione della ditta, la sua sede, il codice fiscale, la partita IVA, le generalita' di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si trova l'impianto, nonche' il relativo numero di telefono e di fax. Deve inoltre essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custoditi i prodotti di cui al comma 1, riportante le seguenti ulteriori informazioni: a) locali di cui si compone l'impianto ed uso a cui ciascuno e' destinato, con riferimento alla planimetria; b) numero dei serbatoi e relative capacita' e quantita' massima dei singoli prodotti esenti che in qualsiasi momento si puo' trovare nell'impianto; c) modalita' d'impiego dei prodotti esenti, eventuali processi di lavorazione, quantita' e qualita' dei prodotti ottenuti da tale lavorazione; d) quantitativo massimo di prodotti esenti che si prevede di poter utilizzare in un anno; e) estremi delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modifiche. La denuncia deve pure contenere una dichiarazione dell'utilizzatore attestante, sotto la propria responsabilita', il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attivita', nonche' la richiesta di riconoscimento della qualita' di operatore registrato. 3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati al deposito dei prodotti petroliferi esenti, determina, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali puo' effettuarsi il riscontro della regolarita' dell'impiego agevolato, prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti, provvede alla registrazione dell'operatore ed alla comunicazione del codice d'accisa, rilasciando, se prevista, la licenza di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474. 4. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali e' consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare della denuncia. 5. Le modifiche che si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF. 6. Non e' consentito l'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, non denaturati, con le modalita' stabilite dal presente articolo, qualora da tale impiego si ottengano prodotti che, per le caratteristiche tecniche e per il costo, potrebbero essere destinate alla carburazione o alla combustione; in questo caso si applica la disciplina di cui all'art. 2. La predetta disciplina non si applica quando si ottengono solventi e diluenti per vernici, condizionati conformemente all'art. 2, comma 6, oppure contenenti cloroderivati od acetati nelle percentuali previste dall'art. 11, comma 5. 7. Negli usi esenti di cui all'art. 1, comma 1, possono essere utilizzati anche prodotti petroliferi assoggettati ad accisa. In tale caso, per essere ammessi alla restituzione dell'accisa ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto- legge, deve essere seguita la procedura di cui al presente articolo ed agli articoli 4 e 5, con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF.
Note all'art. 3: - Il R.D.L. 2 novembre 1971, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Disciplina della importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e carburanti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 1993. - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 271/1957, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1957, e' il seguente: "Art. 3. - I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in genere, di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, devono essere muniti di apposita licenza triennale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. (Omissis)".