Art. 3.
                 Impiego di prodotti non denaturati
  1. Chiunque intende utilizzare negli impieghi di cui all'art.  1  i
prodotti   petroliferi   indicati   all'art.   17,   comma   1,   del
decreto-legge, non denaturati, deve farne preventiva denuncia all'UTF
competente per territorio, almeno sessanta giorni  prima  della  data
d'inizio dell'impiego.
  2.  La  denuncia  deve essere compilata in duplice esemplare e deve
contenere la denominazione  della  ditta,  la  sua  sede,  il  codice
fiscale,  la  partita  IVA,  le  generalita'  di  chi  la rappresenta
legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la  localita'  in
cui  si trova l'impianto, nonche' il relativo numero di telefono e di
fax. Deve inoltre essere corredata  da  una  relazione  tecnica,  con
allegate  la  planimetria  dell'opificio e le tabelle di taratura dei
serbatoi dove sono custoditi i prodotti di cui al comma 1, riportante
le seguenti ulteriori informazioni:
    a) locali di cui si compone l'impianto ed uso a cui  ciascuno  e'
destinato, con riferimento alla planimetria;
    b)  numero  dei serbatoi e relative capacita' e quantita' massima
dei singoli prodotti esenti che in qualsiasi momento si puo'  trovare
nell'impianto;
    c) modalita' d'impiego dei prodotti esenti, eventuali processi di
lavorazione,  quantita'  e  qualita'  dei  prodotti  ottenuti da tale
lavorazione;
    d) quantitativo massimo di prodotti  esenti  che  si  prevede  di
poter utilizzare in un anno;
    e) estremi delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi
del  regio  decreto-legge  2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla
legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modifiche.
  La denuncia deve pure contenere una dichiarazione dell'utilizzatore
attestante, sotto la propria responsabilita', il possesso di tutte le
eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale  occorrenti  per
l'esercizio   della   propria  attivita',  nonche'  la  richiesta  di
riconoscimento della qualita' di operatore registrato.
  3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede,  in
contraddittorio  con  l'esercente,  al  controllo  della taratura dei
serbatoi destinati  al  deposito  dei  prodotti  petroliferi  esenti,
determina,  anche  con esperimenti, i parametri mediante i quali puo'
effettuarsi il riscontro della  regolarita'  dell'impiego  agevolato,
prescrive  le  misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei
casi  previsti,  l'installazione  di  apparecchiature  e   strumenti,
provvede  alla registrazione dell'operatore ed alla comunicazione del
codice d'accisa, rilasciando, se prevista, la licenza di cui all'art.
3  del  decreto-legge  5  maggio  1957,  n.  271,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.
  4.  Delle  operazioni  di  verifica eseguite viene redatto processo
verbale  in   doppio   originale,   da   sottoscriversi   anche   dal
rappresentante  della  ditta, uno dei quali e' consegnato, unitamente
al  primo  esemplare  della  denuncia  debitamente  protocollato,  al
rappresentante medesimo, mentre il secondo viene conservato agli atti
insieme all'altro esemplare della denuncia.
  5.  Le  modifiche  che  si  intendessero  apportare alla situazione
risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente
autorizzate dall'UTF.
  6. Non e' consentito l'impiego dei prodotti di cui all'art. 1,  non
denaturati, con le modalita' stabilite dal presente articolo, qualora
da  tale  impiego  si  ottengano prodotti che, per le caratteristiche
tecniche  e  per  il  costo,   potrebbero   essere   destinate   alla
carburazione  o  alla  combustione;  in  questo  caso  si  applica la
disciplina di cui all'art. 2. La predetta disciplina non  si  applica
quando  si  ottengono  solventi  e diluenti per vernici, condizionati
conformemente all'art. 2, comma 6, oppure contenenti cloroderivati od
acetati nelle percentuali previste dall'art. 11, comma 5.
  7. Negli usi esenti di cui all'art.  1,  comma  1,  possono  essere
utilizzati anche prodotti petroliferi assoggettati ad accisa. In tale
caso,  per  essere  ammessi  alla  restituzione  dell'accisa ai sensi
dell'art. 20, comma 1, del decreto- legge,  deve  essere  seguita  la
procedura di cui al presente articolo ed agli articoli 4 e 5, con gli
adeguamenti  derivanti  dalla diversa posizione fiscale del prodotto.
Per   ottenere   la   restituzione,   anche    mediante    accredito,
l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita
istanza al competente UTF.
 
          Note all'art. 3:
            -  Il  R.D.L.  2 novembre 1971, n. 1741, convertito dalla
          legge  8  febbraio   1934,   n.   367   (Disciplina   della
          importazione,  lavorazione,  deposito e distribuzione degli
          oli minerali e carburanti)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 1993.
             - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 271/1957, convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 474/1957, e' il seguente:
             "Art.  3.  -  I  titolari  dei depositi di oli minerali,
          delle  stazioni  di  servizio   e   degli   apparecchi   di
          distribuzione  automatica  di carburanti, in genere, di cui
          al primo e secondo comma dell'art. 1, devono essere  muniti
          di  apposita  licenza triennale soggetta al solo diritto di
          bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico  delle  imposte  di
          fabbricazione  e sono obbligati alla tenuta del registro di
          carico e scarico.
             (Omissis)".