Art. 4.
              Registrazioni e documenti di circolazione
  1. Le ditte utilizzatrici dei prodotti petroliferi agevolati di cui
all'art. 1, non denaturati, sono obbligate alla tenuta di un apposito
registro  di  carico  e  scarico,  nel  quale devono essere annotate,
giornalmente  e  per  ciascun  prodotto,  nella  parte del carico, le
quantita'  introdotte  nell'opificio con gli estremi dei documenti di
accompagnamento  di  cui  al comma 2 e, nella parte dello scarico, le
quantita'  impiegate nonche' i quantitativi di prodotti eventualmente
ottenuti  o  gli altri parametri indicativi dell'impiego, determinati
dall'UTF ai sensi dell'art. 3, comma 3.
  2.  I  prodotti  di  provenienza nazionale, non denaturati, possono
essere   ritirati   solo  da  depositi  fiscali  e  devono  pervenire
all'opificio  di  utilizzazione scortati dal documento comunitario di
accompagnamento  in  regime sospensivo di cui al regolamento (CEE) n.
2719/92  della  Commissione  dell'11  settembre  1992,  e  successive
modifiche,  avente  una  distinta  serie  di  numerazione e munito di
stampigliatura  con  la  dicitura "circolazione interna". Il medesimo
documento  deve  essere  emesso  anche  per  la  scorta  dei prodotti
provenienti  da  paesi terzi estratti dai depositi doganali o avviati
all'utilizzatore  direttamente  dalla  dogana.  Anche in quest'ultimo
caso il documento di accompagnamento e' emesso dagli interessati.
  L'esemplare  n.  3  di  tale  documento  deve  essere restituito al
mittente  od alla dogana entro i termini previsti per la circolazione
intracomunitaria, munito dell'attestazione dell'UTF di avvenuta presa
in  carico  presso  l'impianto  destinatario.  I prodotti provenienti
dagli  altri  Paesi  membri  sono  assunti  in  carico sulla base del
documento di accompagnamento in regime sospensivo.
  3.  L'esercente  della  ditta  utilizzatrice  e' tenuto a compilare
mensilmente un prospetto da cui risultino le introduzioni giornaliere
dei prodotti agevolati, i quantitativi complessivamente utilizzati, i
prodotti  ottenuti  o gli altri parametri indicativi dell'impiego, di
cui  al comma 1. Tali prospetti devono essere trasmessi al competente
UTF  entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  cui  si
riferiscono.
  4.  Le  ditte che hanno dichiarato un consumo annuo complessivo dei
prodotti  di  cui  al precedente comma 1 non superiore ai 2.000 litri
effettuano   lo  scarico  previsto  nel  comma  suddetto  mensilmente
anziche' giornalmente e sono obbligate all'invio del prospetto di cui
al comma 3 alla fine dell'anno.
 
           Nota all'art. 4:
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2719/92  della  Commissione
          dell'11  settembre  1992  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale   delle   Comunita'  europee  n.  L  276  dell'11
          settembre 1992.