Art. 5.
                      Comunicazione di impiego
  1. Almeno cinque giorni prima di utilizzare i  prodotti  agevolati,
non  denaturati, in impieghi che comportino una loro trasformazione o
l'ottenimento di altri prodotti, l'esercente deve presentare  all'UTF
apposita  comunicazione  di  impiego,  nella  quale  deve indicare il
periodo di utilizzazione, che non deve superare il bimestre, l'orario
giornaliero delle lavorazioni, la quantita'  dei  prodotti  agevolati
che  intende  impiegare,  la  natura  e l'entita' delle operazioni da
effettuare. Copia dell'anzidetta  comunicazione  deve  essere  tenuta
presso  l'impianto  di  utilizzazione,  allegata  al  registro di cui
all'art. 4, comma 1.
  2. In aggiunta ai controlli eventualmente  posti  in  essere  sulla
movimentazione  dei prodotti esenti, l'UTF dispone riscontri in loco,
almeno una volta all'anno, anche mediante il controllo  del  bilancio
di materia e di quello energetico, sulla regolarita' del loro impiego
nell'uso   agevolato,   annotandone   i   risultati   sui   prospetti
riepilogativi mensili di cui all'art. 4, comma 3. Controlli  analoghi
sono  effettuati saltuariamente anche presso le ditte di cui al comma
4 del medesimo articolo.