Art. 6.
                        Campo d'applicazione
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano  ai  prodotti  di
cui  all'art. 17, comma 2, del decreto-legge, ad esclusione degli oli
lubrificanti, agli estratti aromatici (codice NC 2713 90  90)  ed  ai
polimeri  poliolefinici  sintetici  (codice NC 3902) rientranti nella
disciplina di cui al successivo comma 3 del  medesimo  articolo,  non
destinati  ad  essere  usati  come  carburante  o  combustibile o per
impieghi tassati ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge medesimo.
  2. Negli impieghi di cui al comma 1  i  prodotti  non  soggetti  ad
accisa  possono  essere utilizzati con o senza denaturazione, secondo
le modalita' stabilite nei successivi articoli del presente capo.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il  testo  dell'art.  30  del   D.L.   n.   331/1993,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 427/1993 e'
          il seguente:
             "Art. 30. - 1. Gli oli lubrificanti (codice NC  2710  00
          99),  ferma  restando  la tassazione prevista dall'art. 17,
          comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo  nella  misura
          di   lire  1.040.000  per  tonnellata,  anche  quando  sono
          destinati, messi in vendita o impiegati,  per  usi  diversi
          dalla  combustione  o  carburazione.  Alla medesima imposta
          sono assoggettate le preparazioni lubrificanti  (codice  NC
          3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.
             2.  I  bitumi  di  petrolio  (codice NC 2713 20 00) sono
          assoggettati ad imposta nella misura  di  lire  60.000  per
          tonnellata.
            (Omissis).
             4.  L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli
          oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con
          funzione di lubrificazione e non  e'  dovuta  per  gli  oli
          lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
          della  gomma  naturale e sintetica per la fabbricazione dei
          relativi  manufatti,   nella   produzione   delle   materie
          plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese
          le  colle  adesive, nella produzione di antiparassitari per
          le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 18, comma
          2. Per gli oli  lubrificanti  imbarcati  per  provvista  di
          bordo  di  aerei  o  navi  si applica lo stesso trattamento
          previsto per i carburanti.
             5.  Gli  oli  lubrificanti  e  gli  altri  oli  minerali
          ottenuti  congiuntamente  dalla rigenerazione di oli usati,
          derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi
          in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari  al  50
          per  cento  dell'aliquota  normale  prevista per gli oli di
          prima distillazione e per gli altri prodotti.
          (Omissis).
             6. Ferma restando la tassazione prevista  dall'art.  17,
          comma  2,  gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli
          estratti aromatici (codice NC 2713 90 90),  le  miscele  di
          alchilbenzoli  sintetici  (codice NC 3817 10) ed i polimeri
          poliolefinici  sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati
          alla   medesima   imposizione   prevista   per   gli    oli
          lubrificanti,  quando  sono  destinati,  messi in vendita o
          usati per la lubrificazione meccanica.
             7. L'imposta prevista per i bitumi di  petrolio  non  si
          applica   ai   bitumi  utilizzati  nella  fabbricazione  di
          pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a
          quelli impiegati come combustibile nei cementifici.  Per  i
          bitumi  impiegati  nella  produzione  o  autoproduzione per
          energia elettrica si applicano le  aliquote  stabilite  per
          l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
            (Omissis).