Art. 6. Campo d'applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge, ad esclusione degli oli lubrificanti, agli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90) ed ai polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) rientranti nella disciplina di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, non destinati ad essere usati come carburante o combustibile o per impieghi tassati ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge medesimo. 2. Negli impieghi di cui al comma 1 i prodotti non soggetti ad accisa possono essere utilizzati con o senza denaturazione, secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli del presente capo.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 30 del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993 e' il seguente: "Art. 30. - 1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante. 2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata. (Omissis). 4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 18, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti. 5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. (Omissis). 6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 17, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. 7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione per energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. (Omissis).