Art. 7.
                       Impianti di produzione
  1. Le ditte che intendono produrre, anche mediante  estrazione  dal
sottosuolo,  i  prodotti  di  cui  all'art. 6 devono farne preventiva
denuncia all'UTF competente per territorio,  almeno  sessanta  giorni
prima della data d'inizio dell'attivita'.
  2.  La denuncia, compilata in duplice esemplare e contenente i dati
identificativi della ditta e della ubicazione dell'impianto,  di  cui
all'art.  3, comma 2, deve essere corredata da una relazione tecnica,
con allegate la planimetria dell'opificio e le  tabelle  di  taratura
dei  serbatoi  destinati  alla  custodia  delle  materie  prime e dei
prodotti da ottenere, riportante, oltre alle indicazioni di cui  alle
lettere  a)  ed  e)  del sopracitato comma 2 dell'art. 3, le seguenti
ulteriori informazioni:
   1)  descrizione  delle  apparecchiature  e   potenzialita'   degli
impianti di deposito e di produzione;
   2) descrizione dei processi di lavorazione;
   3)  quantita'  massima delle materie prime e dei prodotti ottenuti
che in qualsiasi momento si puo' trovare nello stabilimento, e che si
presume di poter impiegare od ottenere nell'anno.
  La denuncia deve pure contenere una dichiarazione  del  fabbricante
conforme a quella di cui al comma 2 del citato art. 3.
  3. L'UTF, ricevuta la denuncia, la allibra in apposito registro dei
"Fabbricanti  di  oli  minerali non soggetti ad accisa", verifica gli
impianti e puo' prescrivere le misure  necessarie  per  il  controllo
della   produzione,   compresa   l'installazione   di   strumenti   e
apparecchiature, nei casi previsti.
  4. Delle operazioni di verifica  eseguite  viene  redatto  processo
verbale   in   doppio   originale,   da   sottoscriversi   anche  dal
rappresentante della ditta, uno dei quali e'  consegnato,  unitamente
al  primo  esemplare  della  denuncia  debitamente  protocollato,  al
rappresentante medesimo, che puo'  cosi'  dare  inizio  all'attivita'
dell'opificio,  mentre  il secondo viene conservato agli atti insieme
all'altro esemplare della denuncia.
  5. Le modifiche  che  si  intendessero  apportare  alla  situazione
risultante  dal  verbale di verificazione devono essere denunciate di
volta in volta e tempestivamente all'UTF.