Art. 8.
                       Registro di produzione
  1. I titolari delle fabbriche di cui all'art. 7 sono obbligati alla
tenuta di un apposito registro,  costituito  da  due  sezioni,  nella
prima  delle quali devono essere annotate al carico, giornalmente, le
materie prime pervenute  ed  allo  scarico,  settimanalmente,  quelle
passate   alla   lavorazione,  mentre  nella  seconda  devono  essere
annotate, giornalmente e distintamente per qualita', le quantita'  di
prodotto  ottenute  e  quelle  estratte con l'indicazione, per queste
ultime, delle ditte destinatarie e relative ubicazioni nonche'  degli
estremi  dei  documenti  di accompagnamento di cui all'art. 11. Se la
fabbrica e' un deposito fiscale, l'accertamento  della  produzione  e
l'estrazione  delle  singole partite sono effettuati con le modalita'
stabilite dall'amministrazione finanziaria; per i pozzi di produzione
del petrolio greggio, l'assunzione in carico di tale  prodotto  viene
effettuato direttamente dall'esercente.
  2.  Alla fine di ogni mese deve essere annotata sul registro di cui
al  comma  1  la  giacenza  dei  singoli  prodotti  risultante  dalla
differenza  fra  le  quantita'  ottenute,  quelle  esitate  e  quelle
mancanti per cali o dispersioni, aumentata della eventuale  rimanenza
esistente alla fine del mese precedente.
  3.  I  titolari  degli  stabilimenti di produzione devono, inoltre,
trasmettere, entro il giorno 10 di ogni mese, all'UTF competente  per
territorio,  copia  estratta  dal  registro  di cui al comma 1, dalla
quale devono risultare le operazioni di carico e  scarico  effettuate
nel  mese  precedente  e  la  giacenza  risultante  a  fine mese, con
allegato  un  elenco  delle  partite  estratte  nel  mese,  destinate
all'esportazione o al trasferimento a depositi commerciali od a ditte
utilizzatrici,  nazionali  o  comunitarie, raggruppate per deposito o
ditta destinataria.