Art. 9.
        Denaturazione, condizionamento e commercializzazione
  1. I prodotti sotto  elencati,  non  soggetti  ad  accisa,  possono
essere  utilizzati  negli  impieghi  di  cui  all'art.  6  denaturati
mediante l'aggiunta, ad  ogni  100  chilogrammi  di  prodotto,  delle
seguenti sostanze:
    a)  prodotti  di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707
50, 2710, 2712 90 90, 3817 10 (ad eccezione degli assimilati agli oli
lubrificanti): le medesime  sostanze,  e  nelle  medesime  quantita',
previste,   per   il   carburante  o  combustibile  equivalente,  dal
precedente art. 2;
    b) estratti aromatici (NC 2713 90  90),  poliolefine  (NC  3902),
alchilbenzoli  (NC  3817  10) assimilati agli oli lubrificanti: 2.000
grammi di cloroparaffine, con contenuto in cloro non inferiore al  45
per cento in peso e 3 grammi di tracciante RS.
  2.   Per   motivi   tecnici   riconosciuti   dall'  amministrazione
finanziaria  possono  essere  utilizzate  formule  di   denaturazione
diverse da quelle previste nel comma 1, da portare a conoscenza degli
organi dell'amministrazione medesima incaricati dei controlli. Non e'
consentito  l'impiego,  negli  usi  di  cui all'art. 6, diversi dalla
trasformazione chimica, degli estratti aromatici (codice NC  2713  90
90),  delle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice 3817 10) e dei
polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902),  senza  preventiva
denaturazione.
  3.  La  denaturazione di cui al comma 1 puo' essere effettuata, con
l'osservanza delle modalita' stabilite dal dipartimento delle  dogane
e  delle  imposte  indirette,  presso  gli  impianti di produzione, i
depositi fiscali, i depositi doganali se  i  prodotti  provengono  da
Paesi  terzi  o presso i depositi di cui al comma 4, al momento della
loro ricezione; i prodotti di provenienza comunitaria  possono  anche
pervenire  gia' denaturati, secondo le formule di cui ai commi 1 e 2.
Le denaturazioni di cui al comma 2 possono  essere  effettuate  anche
presso  gli  utilizzatori.  Per  la contabilizzazione del prodotto da
sottoporre  alla  denaturazione  si  applica  la  disciplina  di  cui
all'art. 2, comma 8, tenuto presente, per quanto riguarda i documenti
di accompagnamento, quanto stabilito all'art. 11.
  4.  I  prodotti di cui all'art. 6, denaturati e non, possono essere
custoditi a scopo commerciale,  oltre  che  presso  gli  impianti  di
produzione  ed  i  depositi  fiscali  e  doganali, anche nei depositi
"intermedi" di cui all'art. 2, comma 5, o  presso  appositi  depositi
"intermedi",  soggetti  alla  medesima  disciplina dei precedenti, ad
esclusione della prestazione della  cauzione  e  del  rilascio  della
licenza.  In quest'ultimo caso l'UTF, effettuata la verifica, iscrive
il deposito in apposito registro dei "Depositi intermedi di  prodotti
petroliferi   non   soggetti   ad  accisa"  e  ne  da'  comunicazione
all'interessato, che puo' cosi' dare inizio alla propria attivita'. I
suddetti depositi sono soggetti alla tenuta di apposito  registro  di
carico  e  scarico,  nel quale devono essere riportati, distintamente
per i prodotti denaturati e per quelli non denaturati, i quantitativi
pervenuti  e  quelli  esitati,  con  riferimento  ai   documenti   di
accompagnamento.  In  caso  di  esportazione, ai registri deve essere
allegata copia della documentazione doganale  comprovante  l'avvenuta
effettuazione  di  tale  operazione,  mentre  per  le  operazioni  di
trasferimento in altri Paesi comunitari deve essere fatto riferimento
agli  elenchi  riepilogativi  delle   cessioni   e   degli   acquisti
intracomunitari,  di  cui  al  decreto  ministeriale 21 ottobre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre  1992.  Non
sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercizi per
la   vendita   al   dettaglio   che   custodiscano,  in  quantitativi
complessivamente non superiori ai 3.000 litri, i prodotti  denaturati
di  cui  al  comma  1  o  condizionati di cui al comma 5. Il predetto
limite di capacita' puo' essere elevato per  motivate  e  particolari
esigenze di commercializzazione.
  5. Gli esercenti dei depositi "intermedi" di cui al comma 4 possono
essere  autorizzati  ad effettuare denaturazioni, con le modalita' di
cui  al  comma  3,  sempreche'  tali  impianti  siano  dotati   delle
attrezzature tecniche necessarie ad assicurare la regolarita' di tale
operazione. Possono pure essere autorizzati a condizionare i prodotti
di  cui  all'art.  6,  non denaturati, in recipienti sigillati, della
capacita' massima di un litro,  muniti  di  etichetta  contenente  le
indicazioni     previste    dalla    normativa    sugli    imballaggi
preconfezionati. I prodotti da condizionare devono  essere  custoditi
solo   in  appositi  serbatoi  di  alimentazione  degli  impianti  di
confezionamento. L'utilizzazione dei prodotti come sopra condizionati
non e' soggetta alla disciplina di cui all'art. 10.  Per  i  prodotti
del  capitolo  29  della  tariffa  doganale  comune, destinati, quali
reagenti, a  laboratori  di  analisi,  il  limite  di  capacita'  dei
recipienti  di  cui  sopra  e' portato a 2,5 litri, e nella etichetta
deve, inoltre, risultare il grado di purezza del prodotto. I suddetti
limiti di capacita' possono essere elevati per quei prodotti che, per
particolari caratteristiche o per l'elevato prezzo di vendita, non si
prestano ad essere utilizzati negli impieghi  tassati.  Nel  caso  si
intendano   effettuare  le  predette  attivita'  di  denaturazione  o
condizionamento, la denuncia deve essere completata con l'indicazione
delle caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate per tali
operazioni. La  contabilizzazione  dei  prodotti  da  condizionare  o
condizionati  e'  effettuata secondo le modalita' di cui ai commi 3 e
4.
  6. Il condizionamento di cui al  comma  5  puo'  essere  effettuato
anche  presso gli impianti di produzione nazionali, presso i depositi
fiscali e doganali e presso impianti esteri.
  7. L'estrazione delle partite  dei  prodotti  di  cui  all'art.  6,
denaturati  e  non,  dai  depositi  fiscali e doganali, e' effettuata
secondo  modalita'  stabilite  dall'amministrazione  finanziaria;  la
misurazione  delle  partite  estratte  dai depositi "intermedi" viene
effettuata utilizzando gli strumenti previsti  dalle  norme  metriche
vigenti in materia.
  8.  Gli  utilizzatori  dei prodotti denaturati ai sensi del comma 1
devono custodire  i  documenti  di  accompagnamento  per  il  periodo
prescritto  e  devono  dare  preventiva  comunicazione, "una tantum",
all'UTF, della ricezione di prodotto denaturato proveniente da  Paesi
membri.