Art. 9. Denaturazione, condizionamento e commercializzazione 1. I prodotti sotto elencati, non soggetti ad accisa, possono essere utilizzati negli impieghi di cui all'art. 6 denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze: a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710, 2712 90 90, 3817 10 (ad eccezione degli assimilati agli oli lubrificanti): le medesime sostanze, e nelle medesime quantita', previste, per il carburante o combustibile equivalente, dal precedente art. 2; b) estratti aromatici (NC 2713 90 90), poliolefine (NC 3902), alchilbenzoli (NC 3817 10) assimilati agli oli lubrificanti: 2.000 grammi di cloroparaffine, con contenuto in cloro non inferiore al 45 per cento in peso e 3 grammi di tracciante RS. 2. Per motivi tecnici riconosciuti dall' amministrazione finanziaria possono essere utilizzate formule di denaturazione diverse da quelle previste nel comma 1, da portare a conoscenza degli organi dell'amministrazione medesima incaricati dei controlli. Non e' consentito l'impiego, negli usi di cui all'art. 6, diversi dalla trasformazione chimica, degli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), delle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice 3817 10) e dei polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), senza preventiva denaturazione. 3. La denaturazione di cui al comma 1 puo' essere effettuata, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, presso gli impianti di produzione, i depositi fiscali, i depositi doganali se i prodotti provengono da Paesi terzi o presso i depositi di cui al comma 4, al momento della loro ricezione; i prodotti di provenienza comunitaria possono anche pervenire gia' denaturati, secondo le formule di cui ai commi 1 e 2. Le denaturazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate anche presso gli utilizzatori. Per la contabilizzazione del prodotto da sottoporre alla denaturazione si applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 8, tenuto presente, per quanto riguarda i documenti di accompagnamento, quanto stabilito all'art. 11. 4. I prodotti di cui all'art. 6, denaturati e non, possono essere custoditi a scopo commerciale, oltre che presso gli impianti di produzione ed i depositi fiscali e doganali, anche nei depositi "intermedi" di cui all'art. 2, comma 5, o presso appositi depositi "intermedi", soggetti alla medesima disciplina dei precedenti, ad esclusione della prestazione della cauzione e del rilascio della licenza. In quest'ultimo caso l'UTF, effettuata la verifica, iscrive il deposito in apposito registro dei "Depositi intermedi di prodotti petroliferi non soggetti ad accisa" e ne da' comunicazione all'interessato, che puo' cosi' dare inizio alla propria attivita'. I suddetti depositi sono soggetti alla tenuta di apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati, distintamente per i prodotti denaturati e per quelli non denaturati, i quantitativi pervenuti e quelli esitati, con riferimento ai documenti di accompagnamento. In caso di esportazione, ai registri deve essere allegata copia della documentazione doganale comprovante l'avvenuta effettuazione di tale operazione, mentre per le operazioni di trasferimento in altri Paesi comunitari deve essere fatto riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercizi per la vendita al dettaglio che custodiscano, in quantitativi complessivamente non superiori ai 3.000 litri, i prodotti denaturati di cui al comma 1 o condizionati di cui al comma 5. Il predetto limite di capacita' puo' essere elevato per motivate e particolari esigenze di commercializzazione. 5. Gli esercenti dei depositi "intermedi" di cui al comma 4 possono essere autorizzati ad effettuare denaturazioni, con le modalita' di cui al comma 3, sempreche' tali impianti siano dotati delle attrezzature tecniche necessarie ad assicurare la regolarita' di tale operazione. Possono pure essere autorizzati a condizionare i prodotti di cui all'art. 6, non denaturati, in recipienti sigillati, della capacita' massima di un litro, muniti di etichetta contenente le indicazioni previste dalla normativa sugli imballaggi preconfezionati. I prodotti da condizionare devono essere custoditi solo in appositi serbatoi di alimentazione degli impianti di confezionamento. L'utilizzazione dei prodotti come sopra condizionati non e' soggetta alla disciplina di cui all'art. 10. Per i prodotti del capitolo 29 della tariffa doganale comune, destinati, quali reagenti, a laboratori di analisi, il limite di capacita' dei recipienti di cui sopra e' portato a 2,5 litri, e nella etichetta deve, inoltre, risultare il grado di purezza del prodotto. I suddetti limiti di capacita' possono essere elevati per quei prodotti che, per particolari caratteristiche o per l'elevato prezzo di vendita, non si prestano ad essere utilizzati negli impieghi tassati. Nel caso si intendano effettuare le predette attivita' di denaturazione o condizionamento, la denuncia deve essere completata con l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate per tali operazioni. La contabilizzazione dei prodotti da condizionare o condizionati e' effettuata secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4. 6. Il condizionamento di cui al comma 5 puo' essere effettuato anche presso gli impianti di produzione nazionali, presso i depositi fiscali e doganali e presso impianti esteri. 7. L'estrazione delle partite dei prodotti di cui all'art. 6, denaturati e non, dai depositi fiscali e doganali, e' effettuata secondo modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria; la misurazione delle partite estratte dai depositi "intermedi" viene effettuata utilizzando gli strumenti previsti dalle norme metriche vigenti in materia. 8. Gli utilizzatori dei prodotti denaturati ai sensi del comma 1 devono custodire i documenti di accompagnamento per il periodo prescritto e devono dare preventiva comunicazione, "una tantum", all'UTF, della ricezione di prodotto denaturato proveniente da Paesi membri.