IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992 n. 206, sul tirocinio professionale per i dottori commercialisti; Visto l'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il 1 dicembre 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1995 a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; A D O T T A il seguente regolamento: REGOLAMENTO RELATIVO AL TIROCINIO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA. Art. 1. Modalita' del tirocinio 1. tirocinio professionale deve essere svolto con assiduita' diligenza e riservatezza. 2. Il tirocinio si svolge presso lo studio e sotto il controllo di un dottore commercialista comporta la collaborazione allo svolgimento delle attivita' proprie della professione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 1 della legge n. 206/1992 dispone che: "Art. 1. - 1. All'art. 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 'Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo. Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'art. 6 della suddetta direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima. Le modalita' di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti'. 2. Il decreto di cui al quinto comma dell'art. 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". - L'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 dispone che: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quello dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".