IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  l'art.  1 della legge 17 febbraio 1992 n. 206, sul tirocinio
professionale per i dottori commercialisti;
  Visto l'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio nazionale  dei  dottori  commercialisti  il  1
dicembre 1992;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 2 giugno 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 marzo 1995 a norma dell'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400;
  Di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
REGOLAMENTO RELATIVO AL TIROCINIO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER
   L'ABILITAZIONE   ALL'ESERCIZIO   DELLA   PROFESSIONE   DI  DOTTORE
   COMMERCIALISTA.
                               Art. 1.
                       Modalita' del tirocinio
  1.  tirocinio  professionale  deve  essere  svolto  con  assiduita'
diligenza e riservatezza.
  2.  Il tirocinio si svolge presso lo studio e sotto il controllo di
un dottore commercialista comporta la collaborazione allo svolgimento
delle attivita' proprie della professione.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla     promulgazione     delle     leggi
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 1 della legge n. 206/1992 dispone che:
             "Art.   1.   -  1.  All'art.  2  dell'ordinamento  della
          professione  di  dottore  commercialista,   approvato   con
          decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.
          1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
             'Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per
          l'esercizio   della   professione   coloro   che,  dopo  il
          conseguimento di uno dei titoli di cui  al  numero  4)  del
          primo  comma  dell'art.  31,  hanno  compiuto un periodo di
          almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio
          di un dottore commercialista iscritto all'albo.
             Il   tirocinio,   se   compiuto   presso   un    dottore
          commercialista  che sia revisore dei conti, e' valido anche
          agli effetti di quanto disposto dalla direttiva  84/253/CEE
          del  Consiglio  del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione
          all'esercizio della professione di dottore  commercialista,
          integrato  con  le materie di cui all'art. 6 della suddetta
          direttiva,   e'   sostitutivo   di  quello  previsto  dalla
          direttiva  medesima.  Le  modalita'  di   svolgimento   del
          tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono
          determinate  dal Ministro di grazia e giustizia con proprio
          decreto, emanato di concerto con il Ministro del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  sentito il Consiglio nazionale
          dei dottori commercialisti'.
             2. Il  decreto  di  cui  al  quinto  comma  dell'art.  2
          dell'ordinamento     della     professione    di    dottore
          commercialista, approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, introdotto dal comma 1
          del presente articolo, e' emanato entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge".
             -  L'art.  17,  comma 3, della legge n. 400/1988 dispone
          che:
             "3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati   con  decreti  ministeriali,  ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quello  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".