Art. 2.
                        Scuola di formazione
  1.  I consigli degli ordini possono istituire e promuovere scuole e
corsi  di  formazione  professionale  la  cui  frequenza  integra  il
tirocinio  professionale.  I  consigli degli ordini aventi sede nella
medesima regione possono istituire e promuovere, d'intesa,  scuole  e
corsi  di  formazione  unificati  per  tutti  o parte dei consigli di
ciascuna regione.
  2. Le scuole e i corsi di cui al comma 1 hanno  durata  biennale  e
debbono avere un indirizzo teorico-pratico.
  3.  I  programmi  delle  scuole  e  dei corsi devono contemplare un
adeguato  numero  di  esercitazioni  interdisciplinari  su  tutte  le
materie  che  sono  oggetto  sia  dell'esame  di  Stato, previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, che
dell'esame previsto nell'art. 4 del decreto  legislativo  27  gennaio
1992,  n. 88, condotte da esperti negli specifici settori operativi e
consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da  parte
dei  praticanti  e  sotto  la  guida  dei docenti, di casi pratici di
natura contabile, fallimentare e tributaria. I programmi delle scuole
e dei corsi devono essere  preventivamente  approvati  dal  Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti.
 
          Note all'art. 2:
             -  Le  materie  oggetto  dell'esame  di  Stato  previsto
          dall'art. 31, comma I,  n.  5),  del  D.P.R.  n.  1067/1953
          (Ordinamento  della  professione di dottore commercialista)
          sono elencate nell'art. 22 del D.M. 9 settembre 1957 e sono
          le seguenti:
               a)   ragioneria,    tecnica    commerciale,    tecnica
          industriale, tecnica bancaria e professionale;
               b)   diritto   e   pratica   commerciale,   tecnica  e
          legislazione tributaria.
             -  Le  materie  previste  dall'art.  4,  del  D.Lgs.  n.
          88/1992,  che  attua  la direttiva 84/253 CEE relativa alla
          abilitazione delle  persone  incaricate  del  controllo  di
          legge dei documenti contabili sono le seguenti:
               a) contabilita' generale;
               b) contabilita' analitica e di gestione;
              c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
               d) controllo della contabilita' e dei bilanci;
               e) diritto civile e commerciale;
               f) diritto fallimentare;
               g) diritto tributario.