Art. 3.
                Adempimenti dei consigli degli ordini
  1. I consigli degli ordini accertano e promuovono la disponibilita'
degli  iscritti  ad  accogliere  nei  propri studi le persone che, in
possesso di uno dei titoli di cui al n. 4 del primo  comma  dell'art.
31  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.
1067, intendano svolgere il tirocinio professionale e  forniscano  le
opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.
  2.  I  dottori  commercialisti  iscritti nell'albo, sono tenuti nei
limiti delle loro possibilita', ad accogliere nel  proprio  studio  i
praticanti,    istruendoli   e   preparandoli   all'esercizio   della
professione, anche sotto il profilo dell'osservanza  dei  principi  e
delle norme di comportamento deontologico della professione.
  3.  E'  compito  dei  consigli degli ordini vigilare sull'effettivo
svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti nei  modi  previsti
dal presente regolamento e con mezzi ritenuti piu' opportuni.
 
          Nota all'art. 3:
             -  L'art.  31,  comma  I, n. 4), del D.P.R. n. 1067/1953
          prescrive di:
              "4) essere in  possesso  della  laurea  in  economia  e
          commercio,     oppure     della     laurea    in    scienze
          economico-marittime, o di quella delle cessate  sezioni  di
          magistero   di   diritto   o  di  ragioneria  dell'Istituto
          superiore di economia e commercio di  Venezia  o  di  altro
          titolo  valido  per  l'ammissione  all'esame  di  Stato  in
          materia di economia e commercio;".