Art. 3. Adempimenti dei consigli degli ordini 1. I consigli degli ordini accertano e promuovono la disponibilita' degli iscritti ad accogliere nei propri studi le persone che, in possesso di uno dei titoli di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, intendano svolgere il tirocinio professionale e forniscano le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta. 2. I dottori commercialisti iscritti nell'albo, sono tenuti nei limiti delle loro possibilita', ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi e delle norme di comportamento deontologico della professione. 3. E' compito dei consigli degli ordini vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti nei modi previsti dal presente regolamento e con mezzi ritenuti piu' opportuni.
Nota all'art. 3: - L'art. 31, comma I, n. 4), del D.P.R. n. 1067/1953 prescrive di: "4) essere in possesso della laurea in economia e commercio, oppure della laurea in scienze economico-marittime, o di quella delle cessate sezioni di magistero di diritto o di ragioneria dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o di altro titolo valido per l'ammissione all'esame di Stato in materia di economia e commercio;".