Art. 4. Registro dei praticanti 1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e svolgono il tirocinio previsto dall'art. 1, sono iscritti a domanda e previa certificazione del dottore commercialista di cui frequentano lo studio, in un apposito registro tenuto dal consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione hanno la residenza. 2. Il registro contiene, oltre alle generalita' complete degli iscritti ed alla data di inizio del tirocinio, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonche' degli studi professionali presso cui il tirocinio viene esercitato, con gli eventuali cambiamenti intervenuti. 3. Il provvedimento di iscrizione nel registro e' immediatamente comunicato, a cura del consiglio dell'ordine, anche al professionista presso il cui studio il tirocinio deve essere svolto. 4. Il periodo di tirocinio svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dell'ordine senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non e' riconosciuto efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art. 10.
Nota all'art. 4: - Per la disposizione dell'art. 31, comma I, n. 4), del D.P.R. n. 1067/1953, vedasi la nota all'art. 3.