Art. 4.
                       Registro dei praticanti
  1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al n. 4 del
primo  comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n. 1067, e svolgono il tirocinio previsto  dall'art.
1,  sono  iscritti  a  domanda  e  previa  certificazione del dottore
commercialista di cui frequentano lo studio, in un apposito  registro
tenuto  dal  consiglio  dell'ordine nella cui circoscrizione hanno la
residenza.
  2. Il registro contiene,  oltre  alle  generalita'  complete  degli
iscritti  ed  alla  data  di  inizio del tirocinio, l'indicazione dei
trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonche' degli
studi professionali presso cui il tirocinio viene esercitato, con gli
eventuali cambiamenti intervenuti.
  3. Il provvedimento di iscrizione nel  registro  e'  immediatamente
comunicato, a cura del consiglio dell'ordine, anche al professionista
presso il cui studio il tirocinio deve essere svolto.
  4.   Il  periodo  di  tirocinio  svolto  presso  lo  studio  di  un
professionista  diverso  da  quello   precedentemente   indicato   al
consiglio  dell'ordine  senza  la  previa  comunicazione  scritta  al
consiglio  medesimo,  non  e'  riconosciuto  efficace  ai  fini   del
compimento   del   tirocinio  stesso  e  del  rilascio  del  relativo
certificato a norma dell'art. 10.
 
          Nota all'art. 4:
             - Per la disposizione dell'art. 31, comma I, n. 4),  del
          D.P.R. n.  1067/1953, vedasi la nota all'art. 3.